Vaccini Covid, in Puglia resta valido l'obbligo per i medici: ecco perché

Vaccini Covid, in Puglia resta valido l'obbligo per i medici: ecco perché
di Andrea TAFURO
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Venerdì 4 Novembre 2022, 05:00 - Ultimo aggiornamento: 07:29

«Si tratta di due fattispecie diverse che non si sovrappongono. Non c’è quindi contrasto tra decreto legge governativo e legge regionale, che resta pienamente valida». A fare il punto sul piano normativo dell’obbligo vaccinale che da giorni scandisce lo scontro politico tra Governo e Regione Puglia, è il docente Mario Esposito, ordinario di Diritto costituzionale a Unisalento. 
Professore Esposito, proviamo a fare chiarezza: quale legge prevale in merito all’obbligatorietà vaccinale per gli operatori sanitari? 
«Mettendo a confronto le due norme emerge che stiamo parlando di due cose diverse tra loro, che disciplinano fatti diversi, anche con finalità diverse. Da una parte lo Stato aveva disposto un obbligo vaccinale alla violazione del quale veniva vietato l’esercizio della professione. Obbligo che è stato rimosso con decreto legge (che ha forza di legge per 60 giorni in attesa di conversione in legge) lo scorso 1 novembre, in anticipo di due mesi rispetto alla precedente scadenza fissata al 31 dicembre. Lo Stato quindi nel 2021, in piena pandemia da covid, aveva scelto di vietare l’esercizio della professione sanitaria nei confronti degli operatori sanitari che non si erano sottoposti alla vaccinazione». 
E quella della Regione Puglia? 
«Nell’ambito regionale invece bisogna considerare la legge numero 2 del 2021, che non ha fatto altro che estendere alla vaccinazione anticovid quando già previsto da una legge del 2018. Questa legge rientra pienamente nella competenza della Regione e si rivolge al personale che opera nel servizio sanitario regionale, prevedendo il divieto per il personale che si è rifiutato di vaccinarsi di accedere, e quindi essere destinato, ai quei reparti dove sono presenti soggetti fragili o a rischio nel contrarre la malattia covid. La legge fa quindi un rinvio mobile alle indicazioni del piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale. Elemento ulteriormente chiarito dalla stessa legge del 2021 che ha fatto riferimento alla vaccinazione anticoronavirus purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legge statale».
Quindi?
«Attualmente la vaccinazione anticovid, pur non esistendo più un obbligo rientra comunque tra le vaccinazioni raccomandate. La Regione si è mossa sotto la copertura dell’articolo 117 della Costituzione, e dunque nel solco delle cosiddette materie concorrenti oltre che del Piano nazionale di prevenzione vaccinale. Piano che indica per gli operatori sanitari specifiche vaccinazioni in forma di raccomandazione, ma nella pratica sanitaria - scrivevano i giudici costituzionali già nel 2019 proprio con riferimento alla legge pugliese del 2018 - la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. La legge regionale quindi è pienamente valida e va rispettata anche perché la Regione è obbligata ad assumere tutte le cautele per tutelare i cittadini».
Cosa avviene in termini di sanzioni ai soggetti che non sono vaccinati? 
«In Puglia ai soggetti che si sono rifiutati di vaccinarsi si applica una sanzione amministrativa tra le 500 e i 5mila euro, ma non sono soggetti che non possono più esercitare nel servizio sanitario: non possono essere destinati ai reparti classificati a rischio per assenza di vaccinazione. Questo vuol dire che gli operatori sanitari non vaccinati possono lavorare senza subire nocumento sul piano lavorativo e retributivo».
Cosa può fare quindi lo Stato per superare la legge della Regione? 
«Appurato che non c’è conflitto tra norme, se lo Stato volesse eliminare l’obbligo vaccinale presente in Puglia, dovrebbe togliere dall’elenco delle vaccinazioni raccomandate quella del covid, alla quale dunque la legge regionale non farebbe più riferimento».

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