Positiva al Covid esclusa dal concorso pubblico. Ma il Tar dà ragione alla Asl: "Niente deroghe da pandemia"

Positiva al Covid esclusa dal concorso pubblico. Ma il Tar dà ragione alla Asl: "Niente deroghe da pandemia"
2 Minuti di Lettura
Sabato 29 Gennaio 2022, 15:34 - Ultimo aggiornamento: 17 Febbraio, 14:18

È legittimo per una pubblica amministrazione escludere da un concorso un candidato che non vi abbia potuto partecipare perché positivo al Covid, senza dargli la possibilità di svolgere le prove da remoto o differite. È in sintesi quello che ha spiegato il Tar Puglia in una sentenza con la quale ha rigettato il ricorso di una aspirante "tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" della Asl di Bari.

La vicenda: il bando per tecnico della prevenzione

Il bando, per 60 posti, era stato pubblicato il 20 febbraio 2020. Nelle more della procedura e per ridurne i tempi, tenendo conto dell'emergenza sanitaria appena scoppiata, la Asl aveva poi eliminato le prove preselettive, convocando i candidati direttamente per lo svolgimento delle prove scritte e pratiche fissate il 9 giugno 2021, con obbligo di presentare l'esito di un tampone negativo effettuato entro 48 prima della prova. La candidata, risultata positiva al test, ha inviato una pec l'8 giugno chiedendo di sostenere le prove in modalità alternative. Richiesta respinta dalla Asl e impugnata. Secondo la ricorrente, che chiedeva l'annullamento del concorso, "l'impedimento oggettivo a sostenere le prove, derivante da una causa di forza maggiore del tutto indipendente dalla sua volontà, in quanto sottoposta alla misura dell'isolamento fiduciario prevista dalla normativa anti-Covid-19 per la tutela della salute pubblica, non giustificherebbe la sua esclusione dalla procedura".

Il Tar: «Nessuna disposizione idonea a imporre una deroga, neanche in pandemia»

La Asl, però, ha evidenziato che la selezione era mirata "all'assunzione di nuove risorse in ambito sanitario, proprio in ragione delle carenze emerse in costanza del grave stato pandemico".

Secondo il Tar, "gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore - si legge nella sentenza - , sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l'assenza del candidato, così escluso dalla selezione" e "non v'è alcuna disposizione di sistema idonea ad imporre una deroga, neanche in ragione dell'intervenuta pandemia da Covid-19". Secondo i giudici, inoltre, "la posizione assunta dalla pubblica amministrazione deve dirsi giustificata dalla particolare tipologia di concorso in esame atteso che, trattandosi di una selezione per l'assunzione di risorse in ambito sanitario, la stessa emergenza sanitaria cagionata dall'infezione da SARS-COVID19 può indubbiamente aver enfatizzato quelle esigenze di celerità nella conclusione della procedura".

© RIPRODUZIONE RISERVATA