Scuola, tutte le scadenze per i trasferimenti

Scuola, tutte le scadenze per i trasferimenti
di Maddalena Mongiò
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Sabato 13 Agosto 2016, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 12:52
È il giorno dei trasferimenti, oggi, per i docenti della scuola superiore assunti lo scorso anno con il Piano straordinario delle assunzioni previste dalla legge 107. Il Miur ha garantito che gli elenchi saranno pubblicati in serata e non conterranno errori.

Le informazioni abbondano, ma la “Buona scuola”, con i suoi perigliosi e complessi percorsi, genera non pochi perché. In questi giorni le attenzioni dei docenti sono concentrate sulla partita delle assegnazioni provvisorie e, per quelli delle superiori, anche sulla destinazione definitiva il cui elenco è atteso per oggi. News degli ultimi giorni, è quella relativa alla proroga della scadenza (prevista per ieri) delle domande di assegnazione provvisoria e di utilizzo per la scuola dell’infanzia e primaria che si potranno inserire in Istanze on line sino al 18 agosto.
 
Le scadenze delle domande per l’assegnazione provvisoria.

Scuola dell’infanzia e primaria: sino al 18 agosto. Scuola media e superiore: dal 18 al 28 agosto. Personale Ata: entro il 20 agosto. Le domande vanno inviate sul sito istituzionale del Miur, nella sezione mobilità 16/17, alla finestra Istanze on line.

Quando si può chiedere l’assegnazione provvisoria.

Esclusivamente per ricongiungimento familiare e, in caso di parenti bisognosi di assistenza, si ha diritto di precedenza. È prevista nei casi di: ricongiungimento al coniuge, al convivente purché la convivenza sia certificata; ai figli (anche nel caso di affidamento o di figli adottivi); ai genitori. Se sussistono gravi esigenze di salute del docente, la richiesta di assegnazione provvisoria deve essere accompagnata da certificazione sanitaria. Il comune da scegliere come sede di destinazione deve essere quello che consente il ricongiungimento parentale e se non sono presenti scuole in quel territorio, il docente deve indicare la scuola più vicina al comune in questione. Questo è l’unico obbligo che sottende alla domanda di assegnazione provvisoria.

La scelta della sede.

Due le opzioni: la preferenza analitica in cui il docente sceglie una specifica scuola presente nel comune di ricongiungimento; la preferenza sintetica in cui vengono chieste tutte le scuole che si trovano nel comune. Si possono indicare sino a 20 scelte, per la scuola dell’infanzia e per quella primaria; 15 per la scuola media e quella superiore. Non è obbligatorio indicare tutte le opzioni, ma certamente conviene farlo per avere più possibilità. La domanda, infatti, viene presa in esame sulla base delle scelte indicate e se non ci sono possibilità su quelle sedi non si ottiene il trasferimento. Da qui l’opportunità di sfruttare tutte le possibilità che la norma prevede. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia o può essere interprovinciale ad eccezione degli assunti in fase B e C da graduatoria di merito che possono indicare tra le preferenze tutte le province della regione in cui hanno superato il concorso.

Obbligo di indicare la preferenza sintetica.

È previsto per i docenti che intendono allargare la scelta anche su scuole che si trovano in comuni diversi da quello di ricongiungimento o che vogliano chiedere l’assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o su un ordine di scuola diverso da quello in cui è di ruolo. In questi casi la preferenza sintetica viene fatta prima sul comune di ricongiungimento e poi sugli altri.

Cosa accade se si omette di indicare la preferenza sintetica sul comune di ricongiungimento

Saranno valutate solo le preferenze fatte sul comune di ricongiungimento per la stessa classe di concorso o per lo stesso ordine di scuole e non saranno tenute in considerazione quelle fatte sugli altri comuni. In sintesi questo errore di compilazione (la mancata indicazione della preferenza sintetica sul comune di ricongiungimento) non annulla la domanda di assegnazione provvisoria, ma ne limita le possibilità.

Chi può chiedere l’assegnazione provvisoria.

Tutti i docenti in ruolo dal 1 settembre dello scorso anno, ma chi non ha fatto l’anno di prova è tagliato fuori. Infatti, lo scorso anno, alcuni docenti immessi in ruolo hanno deciso di differire l’anno di prova per non partire immediatamente verso la sede di destinazione che in molti casi era al nord. Con questa tornata non si scappa dalla presa in servizio nella sede in cui si è titolari di cattedra. Mentre l’aver superato l’anno di prova è elemento essenziale per poter chiedere l’assegnazione provvisoria oltre che per il ruolo o posto di titolarità anche per altri ruoli (laddove si abbiano i titoli) o per altro ordine di scuola. Si tratta di una regola ministeriale e non ci sono trattamenti differenti tra le regioni.

 
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