Risarcimento danni per 2mila euro, ma per il giudice «la buca era visibile» e rigetta la richiesta

Risarcimento danni per 2mila euro, ma per il giudice «la buca era visibile» e rigetta la richiesta
di Alfonso SPAGNULO
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Mercoledì 5 Luglio 2023, 21:59

«La responsabilità della pubblica amministrazione proprietaria della strada può essere affermata solo quando il danno sia riconducibile ad una insidia, cioè ad un pericolo soggettivamente non prevedibile ed oggettivamente non visibile». Questo il principio affermato dal Giudice di Pace di Brindisi che era stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento danni presentata da un automobilista.

Cosa è successo

Il conducente di un’Alfa 155, rimasto coinvolto in un sinistro stradale causato da una buca presente sulla carreggiata in viale Stazione a Fasano aveva chiesto all’ente locale fasanese un risarcimento di poco più di 2000 euro.

Il Giudice di pace ha rigettato la domanda. Il Comune di Fasano si era costituito in giudizio affidando la tutela delle proprie ragioni al dirigente dell’Avvocatura di Palazzo di città Ottavio Carparelli. In sentenza il giudice ha premesso che l’oggetto del contendere non era “l’esistenza di una sconnessione stradale”, ma la “visibilità” o meno della stessa. Le foto hanno evidenziato che sulla strada in questione esistevano delle sconnessioni chiaramente visibili a distanza. La Cassazione ha sancito, in diverse sentenze, che “costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l’utente medio, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non può obiettivamente prevedere”.

Dunque “non ogni irregolarità del manto stradale costituisce insidia o trabocchetto tale da configurare - si legge nella sentenza del Giudice di pace di Brindisi - la responsabilità della pubblica amministrazione se si verifica un incidente, ma occorrono altresì l’oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericolo da provare dal danneggiato”. Nel caso dell’incidente avvenuto a Fasano e approdato all’attenzione del Giudice di pace di Brindisi, “la situazione dei luoghi, come descritta e documentata fotograficamente, avrebbe dovuto imporre all’attore maggiore cautela e prudenza che nella specie non è stata posta in essere. E’ così evidente - si legge ancora nella sentenza - che l’incidente è ascrivibile a fatto e colpa esclusiva dell’automobilista in forza del principio per il quale ognuno deve risentire sulla propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale”.

Insomma la conclusione a cui è giunto il Giudice di pace brindisino è che anche nell’ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell’ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada”. Di qui il rigetto della domanda di risarcimento danni presentata dall’automobilista “vittima” della buca presente su viale Stazione.

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