Cade mentre si trovava in bici per una buca. Per questo incidente un ciclista di Francavilla ha chiesto come risarcimento per i danni fisici e materiali subìti 26mila euro. Lo stesso ha così citato in giudizio il Comune davanti la sezione civile del tribunale di Brindisi.
La giunta comunale però non ci sta ed ha già disposto la costituzione in giudizio dell’Ente. Il dirigente responsabile dell’ufficio Affari Generali Francesco Taurisano ha conferito, nei giorni scorsi, l’incarico di difesa e rappresentanza dell’Ente al funzionario dell’avvocatura comunale. Il ciclista sarebbe caduto perché il manto stradale nella zona in questione era sconnesso. L’incidente come è riportato nella determina dirigenziale sarebbe avvenuto la mattina del 9 gennaio dello scorso anno. “Alle ore 9.15 circa, mentre percorreva – è scritto nell’atto - a bordo della sua bicicletta “l’itinerario cicloturistico” sito sulla strada comunale Sciani – Bottari, allorquando rovinava al suolo a causa, a suo dire, di un dissesto stradale, subendo lesioni personali e danni materiali alla sua bicicletta”.
Cosa prevede la Corte di Cassazione
Per questo incidente il protagonista di questa disavventura andò a finire al Pronto Soccorso. Passeggiata terminata anzitempo e bicicletta danneggiata. Il ciclista è difeso dall’avvocato Giacomo Conserva. Un’ordinanza della Corte di Cassazione la numero 6034 del 2018 fa il punto sui casi in cui un ciclista caduto a causa di una buca stradale decida di fare causa al Comune, e sulle possibilità di ottenere un risarcimento.
La domanda posta è la seguente: “Può una caduta in bici, causata da una buca, comportare automaticamente un risarcimento da parte del Comune?”. Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione fornendo, a proposito del ricorso di un Comune, alcune importanti precisazioni a riguardo.
Secondo i giudici il Comune è responsabile e paga i danni per le ferite causate dalla caduta in bici a causa di una buca sul manto stradale. Nello specifico, l’amministrazione è responsabile “ex art. 2051” del codice civile “per i danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo che provi il caso fortuito, laddove il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”. Esiste, comunque, la possibilità secondo cui il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso possa essere interrotto dal comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno.
Non solo.
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