Ex Ilva, parla il presidente del Tar: «Il limite di compressione del diritto alla salute macroscopicamente superato»

Ex Ilva, parla il presidente del Tar: «Il limite di compressione del diritto alla salute macroscopicamente superato»
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Mercoledì 30 Marzo 2022, 22:11

“Premessa la astratta compatibilità con i principi costituzionali di una compressione del diritto alla salute entro limiti ragionevoli in favore di un rilevante interesse economico, ha ritenuto il collegio, e ritengo personalmente tuttora, che nel caso di specie tale ragionevole limite di compressione del diritto alla salute sia stato macroscopicamente superato”.

A dirlo, riferendosi all’ex Ilva, ora Acciaierie d’Italia, lo ha detto oggi, nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar di Lecce, il presidente Antonio Pasca. A febbraio 2021 il tribunale amministrativo leccese ha infatti respinto il ricorso dell’ex Ilva che chiedeva di invalidare l’ordinanza con cui, a febbraio 2020, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, aveva ordinato all’azienda la chiusura dell’area a caldo della fabbrica per gravi motivi ambientali.

In quell’occasione, il Tar confermò invece l’ordinanza del sindaco e a tale specifico aspetto il presidente si è riferito oggi nella relazione con la quale ha fatto un bilancio complessivo dell’anno trascorso.

«Sentenza emessa con scrupolo»

“Posso affermare in tranquilla coscienza che il collegio ha emesso la sentenza 249/21 con scrupolo e rigore logico, senza debordare dal proprio ambito di giudizio, come confermato sul punto nella sentenza di secondo grado”, aggiunge. Per il magistrato, “la tesi, secondo cui la soggezione dell’attività ad Autorizzazione integrata ambientale precluderebbe al sindaco l’esercizio dei poteri contingibili e urgenti a tutela della salute dei cittadini, è stata confermata dal giudice di secondo grado”. E in quanto al fatto che il Consiglio di Stato, su nuovo ricorso dell’azienda, lo scorso giugno ha annullato l’ordinanza del sindaco Melucci che il Tar Lecce aveva invece validato, Pasca sottolinea: “Le diverse conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di secondo grado costituiscono, nell’attuale contesto normativo, parte integrante delle ordinarie dinamiche della dialettica processuale tra i due diversi gradi di giudizio”.

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