Il Tar Bari sospende l'ordinanza di chiusura delle scuole in Puglia, il Tar Lecce la conferma: ma lunedì si torna in classe. Ecco perché

Il Tar Bari sospende l'ordinanza di chiusura delle scuole in Puglia, il Tar Lecce la conferma: ma lunedì si torna in classe. Ecco perché
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Venerdì 6 Novembre 2020, 12:50 - Ultimo aggiornamento: 15:31

Studenti di elementari e medie in classe già da domani, per il Tar di Bari. A casa fino al 24 novembre, per il Tar di Lecce. Decisioni discordanti e caos nel caos, sul fronte della scuola. A Bari, infatti, i giudici amministrativi hanno accolto la richiesta di sospensione dell'ordinanza del presidente della Regione che da fine ottobre e fino al 24 novembre ha disposto la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, ad esclusione di quelle dell'infanzia con un intervento più restrittivo rispetto a quello previsto dall'ultimo Dpcm. A Lecce, invece, l'ordinanza è stata confermata.

Quale delle due decisioni prevale? Lo abbiamo chiesto all'avvocato amministrativista Angelo Vantaggiato: «Al netto del merito della questione di cui si discute - spiega - ritengo debba prevalere la decisione presa a Bari, sia perché i giudici si sono espressi su un ricorso presentato dal Codacons, che ha maggiore potere di rappresentanza rispetto a singoli cittadini, sia perché hanno emanato un provvedimento che ha valore generale, dunque prevalente rispetto al decreto di Lecce che, semplicemente, conferma l'ordinanza». Dunque da lunedì alunni e studenti di elementari e medie potranno tornare in classe, alla didattica in presenza. Vantaggiato chiarisce anche che il Tar Bari «ha fornito, nel decreto, una chiave di lettura utile alla Regione per la predisposizione di eventuali, successive ordinanze sulla scuola». 

Leggi il provvedimento del Tar Bari:  TAR BARI chiusura scuole_06125922.pdf

Leggi il provvedimento del Tar Lecce: Tar Lecce_06131312.pdf

Il decreto del Tar Bari prevede che «sussistano i presupposti della misura cautelare, non emergano ragioni perché la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali (...) accoglie, perciò la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’esecutività del provvedimento impugnato e fissa la Camera di Consiglio il 3 dicembre».

Soddisfatto il Codacons di Lecce che con un gruppo di genitori aveva presentato ricorso: il primo dei tanti piovuti in queste ore confuse a contestare il provvedimento regionale. 

«Con un provvedimento lineare, logico, e giuridicamente ineccepibile la Terza Sezione del Tar di Puglia - Bari (Presidente Orazio Ciliberti) ha accolto, con un decreto reso inaudita altera parte, il ricorso presentato ieri dal Codacons di Lecce e da alcuni genitori della provincia di Lecce, con il patrocinio dell’avvocato Luisa Carpentieri fissando una udienza camerale per dicembre 2020. Speriamo ora - scrive il Codacons - che la Regione Puglia voglia adeguatamente riconsiderare la propria posizione allineandosi ai complessi parametri fissati dal Governo per la definizione delle criticità epidemiologiche nelle varie zone del paese consentendo agli studenti salentini la regolare ripresa della didattica. Vogliamo che sia tutelato l’interesse degli studenti alla prosecuzione di una didattica che se persa sarà persa per sempre senza possibilità di recuperare la situazione così come vogliamo la tutela della salute dei ragazzi attraverso la rigorosa applicazione dei protocolli di sicurezza sia all’interno che all’esterno delle strutture scolastiche».

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Nelle stesse ore, il Tar di Lecce, 150 chilometri più a Sud, con un decreto firmato dal giudice Eleonora Di Santo, ha respinto le richieste avanzate con un ricorso ad hoc da alcuni genitori, e confermato la bontà delle decisioni assunte dal presidente Emiliano e scrive: «Ritenuto – impregiudicata la valutazione del ricorso nel merito – che il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus; rilevato che il provvedimento impugnato ha una efficacia temporale limitata (dal 30 ottobre al 24 novembre), suscettibile anche di riduzione in base alla valutazione dell’impatto delle misure assunte sull’evolversi della situazione epidemiologica; ritenuto che le prioritarie esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte; respinge l'istanza di misure cautelari provvisorie».

Un ragionamento di gran lunga diverso rispetto a quello espresso dal Tar Bari e articolato in tre punti. Primo:  «L’ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020 il quale colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. “zona arancione”) e che persino per le aree ad alta criticità (c.d. “zone rosse”) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari". Secondo: "dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione". Terzo: vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza, di guisa che l’esecuzione del provvedimento impugnato si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica". Pertanto - sono le conclusioni del giudice di Bari, che suonano molto come una sonora bocciatura - "ritenuto che il rilevato profilo di inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la DAD costituisce ragione di urgenza per la quale si deve disporre la misura cautelare interinale", vale a dire la sospensione dell'ordinanza di Emiliano datata 28 ottobre. Si torna in classe per Elementari e Medie.

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