Scuole aperte nelle zone arancioni, ma chiuse in Puglia: piovono i ricorsi. Il Codacons impugna l'ordinanza di Emiliano: «Disparità fra studenti, il Tar ci darà ragione»

Scuole aperte nelle zone arancioni, ma chiuse in Puglia: piovono i ricorsi. Il Codacons impugna l'ordinanza di Emiliano: «Disparità fra studenti, il Tar ci darà ragione»
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Giovedì 5 Novembre 2020, 11:22 - Ultimo aggiornamento: 11:58

«Ha aperto le discoteche in estate e chiuso le scuole in autunno: il presidente della Regione Puglia ha perso la bussola»: lo scrive il Codacons di Lecce, che ha deciso di impugnare l'ordinanza firmata dal presidente Michele Emiliano e che dispone la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado fino al 24 novembre. L'ordinanza, tecnicamente, dovrebbe essere superata dal Dpcm del Governo che, qualora fosse confermata la collocazione della Puglia fra le zone arancioni, cioè “ad alto rischio”, garantisce la didattica in presenza per elementari e medie e impone la Dad solo per le scuole superiori.

A sostenere il ricorso del Codacons anche un gruppo di genitori di bambini che frequentano la scuola a Lecce. «Le linee guida elaborate a livello ministeriale - scrive Cristian Marchello, responsabile dell'associazione dei consumatori - appaiono sufficienti a tutelare i ragazzi all'interno delle scuole.

Bisogna invece intervenire con sempre maggiore energia sui comportamenti tenuti dai cittadini all'esterno delle scuole».

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Il ricorso, patrocinato dall'avvocato Luisa Carpentieri, è stato depositato ieri al Tar Bari. «Già prima del nuovo Dpcm che divide il territorio nazionale in zone gialle, arancioni e rosse, collocando la Puglia nella zona arancione, l’ordinanza sembrava eccessiva e dissonante rispetto alle disposizioni nazionali, che mai hanno chiuso la didattica in presenza per le scuole elementari e medie. Dopo le disposizioni, pure molto più restrittive in generale, contenute nel nuovo Dpcm quell’ordinanza doveva considerarsi superata. E invece - prosegue Marchello -, con un’arroganza senza pari, il presidente Emiliano e l’assessore Lopalco hanno subito annunciato che “l’ordinanza num. 407 del 28 ottobre rimane in vigore fino alla scadenza del 24 novembre 2020”. Una situazione inaccettabile, che non solo crea disparità di trattamento fra situazioni uguali (gli alunni siciliani potranno frequentare mentre gli alunni pugliesi dovranno accontentarsi della didattica a distanza), che non solo mette sullo stesso piano province con tassi di contagio molto diversi, ma che si pone in aperto contrasto con le disposizioni nazionali».

«Il fallimento da cui deriva l’attuale situazione, tutto proprio della Regione Puglia e della sua Amministrazione, deriva piuttosto da una deficiente organizzazione sanitaria e da una mancata considerazione degli effetti che il trasporto pubblico, riportato a pieno regime, avrebbe avuto sulla diffusione del contagio da covid-19. Infatti, può essere probabile che una delle concause possibili per cui il contagio ha parzialmente risparmiato il Salento vada da ricercarsi nella storica scarsa efficienza dei mezzi di trasporto pubblico e del conseguente maggiore utilizzo di mezzi propri nella mobilità provinciale».

Un secondo ricorso è stato annunciato anche dallo studio Quinto di Lecce, che agirà per conto di alcuni genitori. «L’ordinanza regionale  –scrive l’avvocato Pietro Quinto- sconta un eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto attesoché non trova alcun riscontro l’affermazione di Lopalco secondo cui le scuole, ed in particolare il sistema scolastico del Salento, siano un fortissimo volano di circolazione del virus. E’ vero invece che, secondo tutti gli accertamenti e le rilevazioni eseguite a livello tecnico, l’ambiente scolastico è sufficientemente al riparo dal pericolo di estensione dell’incidenza del virus. Nella provincia di Lecce le scuole e i dirigenti scolastici hanno da tempo apprestato tutte le misure idonee per prevenire qualsiasi fenomeno di infezione sia con riferimento alla sistemazione dei banchi, alla presenza con mascherine secondo quanto prescritto anche dal Dpcm e persino con riferimento al problema dei trasporti che comunque non riguarda gli alunni del primo ciclo».

«E' da considerare – scrive Quinto nel ricorso - il gravissimo danno che deriva all’utenza del servizio scolastico negli istituti delle primarie poiché i bambini ed i ragazzi più piccoli non sono in grado di poter usufruire dell’attività didattica da remoto e neppure le scuole sono attrezzate per tale servizio. Per queste ragioni nel ricorso si chiede la sospensiva dell’ordinanza di Emiliano quanto meno nei limiti della sua incidenza
nella provincia di Lecce, attesoché nella logica del Dpcm possono essere differenziati le varie zone anche infraregionali per adeguare gli interventi alla effettiva esistenza sanitaria».

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