«Lidi e ristoranti, viene prima l'interesse degli imprenditori». E il Tar Lecce blocca la demolizione nel Salento

Accolte le richieste di sospensiva

«Lidi e ristoranti, viene prima l'interesse degli imprenditori». E il Tar Lecce blocca la demolizione nel Salento
di Pierangelo TEMPESTA
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Mercoledì 17 Maggio 2023, 05:00 - Ultimo aggiornamento: 20:26

Le strutture di Lido Ponticello a San Cataldo e del ristorante Humility di Torre Rinalda restano al loro posto, almeno per il momento. A stabilirlo è il Tar di Lecce, con due recenti ordinanze che accolgono le istanze cautelari di sospensiva presentate dalle aziende nei loro ricorsi contro il Comune di Lecce. Ma non si tratta delle uniche disposizioni a favore di lidi e strutture pronunciate in questi giorni: ci sono anche decisioni riguardanti attività a Ugento, Nardò e Gallipoli. 

L'ordinanza di demolizione

La società titolare del Ponticello era stata raggiunta da un’ordinanza di demolizione delle strutture autorizzate a carattere temporaneo per il solo periodo estivo e di ripristino dell’originale stato dei luoghi.

Contro l’atto i titolari hanno presentato ricorso, assistiti dall’avvocato Danilo Lorenzo. E, almeno fino alla trattazione nel merito della questione (fissata al 6 marzo del prossimo anno), hanno ottenuto la sospensione degli effetti del provvedimento comunale. «Nel bilanciamento dei contrapposti interessi - hanno sottolineato i giudici della prima sezione - appare meritevole di tutela l’interesse imprenditoriale della ricorrente alla prosecuzione dell’attività di impresa nelle more della decisione di merito». Tutelata, dunque, l’attività economica, e con essa anche i posti di lavoro. 


Dello stesso tenore l’ordinanza del Tar riguardante il ristorante Humility di Torre Rinalda. Il dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo di Palazzo Carafa aveva ordinato sia l’immediata rimozione del chiosco di via Lo Papa, sia il ripristino dello stato dei luoghi. L’atto comunale, però, per i giudici della prima sezione non impedisce al proprietario dell’attività (rappresentato dall’avvocato Riccardo De Blasi) di mantenere le strutture nel periodo autorizzato, che va dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno e che è già iniziato. Anche in questo caso, il merito della vicenda verrà discusso il prossimo anno, ma, intanto, l’attività imprenditoriale potrà proseguire per tutta l’estate. Uguali le motivazioni dell’ordinanza sul ricorso presentato dall’avvocato Danilo Lorenzo per lo stabilimento balneare “Salsedine”, in località Quattro Colonne. Il Comune di Nardò aveva rigettato la domanda finalizzata al rilascio di un permesso di costruire con validità annuale e aveva ordinato la rimozione delle strutture. I giudici, rimandando la discussione nel merito al 2024, hanno deciso per il mantenimento dei manufatti, perché il periodo autorizzato è ormai iniziato. 

Ugento

Il Comune di Ugento, invece, aveva ordinato la demolizione di 194 casette mobili all’interno del campeggio “Riva di Ugento”, perché, stando al contenuto dell’ordinanza, erano state costruite in assenza di titolo abilitativo. I giudici amministrativi, come nei due casi riguardanti le marine di Lecce, hanno accolto la richiesta dei difensori Leonardo Lavitola e Valeria Pellegrino e hanno sospeso gli effetti dell’ordinanza comunale, rimandando tutto all’udienza del prossimo 20 marzo. 

Gallipoli

Più complessa, e legata agli effetti delle autorizzazioni paesaggistiche, la questione riguardante il beach club “Ten” di Gallipoli. Nel giugno dello scorso anno gli uffici comunali della Città Bella avevano ordinato lo sgombero delle strutture stagionali del locale, in località Li Foggi, e il ripristino dello stato dei luoghi, preannunciando, in caso contrario, una sanzione da 20mila euro. Nel dare ragione alla società proprietaria del beach club (rappresentata dall’avvocato Francesco Zacà), tra gli altri aspetti i giudici hanno rimarcato come il titolo paesaggistico rilasciato dalle autorità non può ritenersi scaduto, perché una volta che i manufatti stagionali sono stati montati per la prima volta nel rispetto del termine quinquennale, questi restano autorizzati anche per i successivi riallestimenti. Non occorre, aggiunge il Tar, il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica per gli interventi consistenti nello smontaggio e nel rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica. Da qui l’annullamento dell’ordinanza comunale.

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