Salento, operaio morto stritolato nell'impastatrice: condannato il rappresentante del salumificio a 7 anni. Cade l'ipotesi dolosa

In quella circostanza morì un operaio, Mario Orlando, 53 anni. La difesa "si riserva impugnazione dopo il deposito della motivazione"

Salento, operaio morto stritolato nell'impastatrice: condannato il rappresentante del salumificio a 7 anni
Salento, operaio morto stritolato nell'impastatrice: condannato il rappresentante del salumificio a 7 anni
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Venerdì 23 Febbraio 2024, 14:50 - Ultimo aggiornamento: 24 Febbraio, 06:55

E' stato condannato a sette anni di reclusione Attilio Scarlino, legale rappresentante dell'omonimo salumificio, in riferimento all'incidente sul lavoro che si verificò il 30 agosto 2013 nello stabilimento di Taurisano. In quella circostanza morì un operaio, Mario Orlando, 53 anni, stritolato tra le lame di un'impastatrice.

Le condanne

Quattro anni di reclusione per il fratello Antonio, responsabile della sicurezza.

Assolti Roberto Vocino, e Fred Sprenger, residenti in Germania e tecnici dell’impresa produttrice Inotech che fornì l'impastatrice. Non doversi procedere per prescrizione per Luigi De Paola, di Ruffano, capo del reparto produzione; l'operaio Daniele Carangelo, di Taurisano; i manutentori Antonio Scarlino, e Massimo Rizzello, 33 di Taurisano. Assoluzioni parziali per tutti gli imputati. Il giudice monocratico, Elena Coppola, ha anche riconosciuto alle parti civili un risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale di 50mila euro ciascuno.

Il pm, Carmen Ruggiero, aveva invocato 12 anni di reclusione per Attilio Scarlino e nella requisitoria aveva sottolineato che la vicenda ricordava la tragedia della ThyssenKrupp in cui nel 2007, a Torino, morirono sette operai.

La nota dell'avvocato

«Nella tarda mattinata di oggi si è concluso il processo nei confronti di Scarlino Attilio, Amministratore Unico e Legale Rappresentante del “Salumificio Scarlino s.r.l.” - si legge in una nota dell’avvocato Vito Epifani difensore di Scarlino - Lo stesso è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art.589,comma secondo, del codice penale, e cioè di omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Vi è stata, infatti, la assoluzione per non avere commesso il fatto dalla originaria più grave ipotesi inerente la rimozione o omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro,quale causa diretta dell’infortunio mortale.
La rimozione delle cautele antinfortunistiche, infatti, non avrebbe avuto alcuna incidenza causale sulla produzione dell’evento. Con riferimento a tutte le altre ipotesi di reato vi è stata declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La difesa, in ogni caso, convinta della fondatezza delle proprie richieste di assoluzione, riserva impugnazione dopo il deposito della motivazione».

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