Porto Cesareo, travolto in bici morì un mese dopo: il gip, omicidio stradale

L'ufficio gip del Tribunale di Lecce
L'ufficio gip del Tribunale di Lecce
di Francesco DE PASCALIS
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Martedì 4 Aprile 2023, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 17:31

Fu investito a Porto Cesareo e morì nei pressi di un incrocio, mentre in sella alla sua bicicletta percorreva contro senso Via Marzano, ed ora si dovrà andare a processo per omicidio stradale.  A stabilirlo nei giorni scorsi con un'apposita ordinanza, è stato il gip Marcello Rizzo, che ha di fatto rigettato la richiesta di archiviazione ed accolto l'opposizione della difesa di parte civile rappresentata dall'avvocato Pasquale De Monte, disponendo che il pubblico ministero Maria Vallefuoco, debba formulare l'imputazione coatta nei confronti di F.G, 69 anni di Porto Cesareo che era alla guida della Citroen C3. 

La vittima

A perdere la vita lo scorso 25 luglio, a causa di quel violento e purtroppo tragico scontro con l'utilitaria guidata da un suo concittadino, fu il cesarino Cosimo Santo De Pace, che dalle dinamiche fornite dagli inquirenti che hanno ricostruito l'impatto mortale, mentre viaggiava a bordo della bicicletta seppur contromano nei pressi di un incrocio, impattò purtroppo mortalmente contro il muso dell'utilitaria condotta dal sessantanovenne.

Decisive le telecamere 

Proprio a seguito dei rilievi e di alcuni filmati girati e ripresi da alcune videocamere presenti nella zona dell'incidente stradale, il giudice Rizzo ha accolto l'opposizione all’archiviazione del caso e ha disposto il cambio di imputazione, considerando “che la circostanza del mancato arresto allo stop da parte del guidatore, è da riconsiderarsi sia  per il mancato arresto della Citroen C3 al  segnale di stop, non dovendo fare affidamento sulla condotta altrui, sia al fatto che il De Pace che era in sella alla sua bicicletta, a seguito del violento impatto venne trasportato in ospedale, dove da lì a poco entro in coma sino al suo decesso avvenuto a distanza di un mese".

"Un evento questo – spiega il gip nell’ordinanza – che non è stato tenuto in considerazione dal pubblico ministero rimasto ancorato alla contestazione primitiva di lesioni colpose”.

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