Concessione per il rigassificatore: l'Agenzia delle entrate deve restituire 275mila euro alla Brindisi Lng

La ex sede della Brindisi Lng, abbandonata dalla società nel 2012
La ex sede della Brindisi Lng, abbandonata dalla società nel 2012
di Francesco RIBEZZO PICCININ
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Sabato 24 Settembre 2022, 05:00 - Ultimo aggiornamento: 07:44

La Brindisi Lng ha diritto al rimborso di una parte delle somme spese per l’imposta di registro sulla concessione demaniale di Capo Bianco, per un totale di 275mila euro. Questo perché la durata della concessione non è stata quella prevista, ovvero di trent’anni, dal 2003 al 2033, ma si è conclusa nel 2013 con la rinuncia al progetto da parte della società.

La sentenza

A stabilirlo è stata la Corte di cassazione in una sentenza pubblicata solo pochi giorni fa. A rimborsare la società “costola” della British Gas dovrà essere l'Agenzia delle entrate che, dal canto suo, aveva contestato la richiesta. Il recesso dall’accordo sostitutivo di concessione demaniale marittima dell’area è stato richiesto, come detto, il 28 gennaio del 2013. La colmata, infatti, era stata prima posta sotto sequestro cautelare e poi, dopo il processo di primo grado, confiscata. Qualche mese dopo, il comitato portuale dell’allora Autorità portuale di Brindisi ha recepito la revoca della concessione. Da quel momento, vale a dire da poco meno di nove anni, tutta l’area di Capo Bianco (comprese le opere già realizzate) è passato nelle mani del Demanio pubblico, ramo Marina mercantile.

La battagli anti-rigassificatore

Il provvedimento del comitato ha chiuso in maniera formale la partita del rigassificatore, per anni contrastato dall’amministrazione comunale di centrodestra guidata dal sindaco Domenico Mennitti e dall’amministrazione provinciale di centrosinistra guidata dal presidente Michele Errico, visto e considerato che British Gas aveva già fatto sapere di non essere più interessata al progetto, tanto da avere abbandonato già nel 2012 gli uffici che aveva aperto in città. Una decisione, quest’ultima, che era stata annunciata nel marzo di quello stesso anno dall’allora amministratore delegato di British Gas Italia Luca Manzella. La procedura per autorizzare la realizzazione del terminale di rigassificazione - un progetto che all’inizio comprendeva anche Enel - aveva preso il via vent’anni fa ma era finita molto presto nel mirino della magistratura, a causa di una serie di irregolarità nell’iter seguito e di un giro di corruzione. Il processo di primo grado si è concluso il 13 aprile del 2012 con la prescrizione delle ipotesi corruttive, ma con il riconoscimento del reato di occupazione abusiva di suolo demaniale. Ma a “mettere i bastoni tra le ruote” alla multinazionale britannica non erano stati solo i magistrati. I brindisini infatti, come detto, insieme ai rappresentanti istituzionali del territorio, hanno combattuto per anni contro il progetto, con manifestazioni, proteste ed anche con atti formali. Una “guerra” la cui ultima battaglia si è decisa proprio in comitato portuale ormai otto anni fa.

Lo scontro per il rimborso

Solo dopo il recepimento della revoca della concessione, infatti, il progetto per il rigassificatore è definitivamente tramontato. Dopo di che, tuttavia, è iniziata la battaglia legale per il riconoscimento del diritto della Brindisi Lng di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’imposta di registro sulla concessione demaniale. L’istanza di rimborso era stata presentata, per la precisione, il 7 aprile del 2014, proprio sulla base della comunicazione della risoluzione anticipata dell’accordo sostitutivo inviata all’Agenzia delle entrate il 28 gennaio dell’anno precedente. Accordo stipulato il 4 febbraio 2003 relativamente ad una superficie di 65,74 ettari (tra aree a terra e specchio d’acqua) per la realizzazione di una banchina, di un terminal molo gasiero, di depositi di gas naturale liquefatto e di un impianto di rigassificazione. La Commissione tributaria provinciale di Brindisi aveva respinto il ricorso della Brindisi Lng, sostenendo “che la base imponibile era costituita dall’ammontare del canone annuo per l’intera durata del contratto, con esclusione delle vicende sottostanti il rapporto concessorio”, dunque a prescindere dalla effettiva durata dello stesso. La Commissione tributaria regionale di Genova, al contrario, aveva legittimato l’istanza di rimborso. E proprio contro quest’ultima decisione l’Agenzia delle entrate aveva, nel 2017, presentato ricorso.
I giudici della Suprema corte, tuttavia, accogliendo le argomentazioni delle società, hanno stabilito che l’imposta di registro si applica alle concessioni demaniali con le stesse regole previste per le locazioni immobiliari. In caso di recesso anticipato, quindi, è dovuto al contribuente il rimborso dell’imposta pagata sulle annualità non godute.

L’Agenzia delle entrate, dunque, sarà tenuta a rimborsare alla Brindisi Lng la somma richiesta.

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