Tassa sui rifiuti tutto l'anno per alberghi e villaggi turistici anche se aperti solo d’estate

Tassa sui rifiuti tutto l'anno per alberghi e villaggi turistici anche se aperti solo d’estate
Tassa sui rifiuti tutto l'anno per alberghi e villaggi turistici anche se aperti solo d’estate
di Pierangelo TEMPESTA
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Martedì 12 Settembre 2023, 21:53 - Ultimo aggiornamento: 21:54

Alberghi e villaggi turistici devono pagare la tassa sui rifiuti per tutto l’anno, anche se sono aperti solo d’estate. Il principio è stato stabilito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, che si è espressa sul caso sollevato da un importante villaggio turistico di Torre San Giovanni, marina di Ugento. Per i giudici, non importa che la struttura resti chiusa nei mesi invernali: è comunque potenzialmente in grado di produrre rifiuti e, quindi, deve pagare la Tari al Comune di appartenenza. Si tratta di una decisione che può rappresentare un precedente per le numerose strutture turistiche che, nel Salento come nelle altre località a vocazione turistica, lavorano prevalentemente nei mesi estivi, mentre restano chiuse in quelli invernali.

Cosa è successo

La struttura aveva presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Lecce contro la tassa per lo smaltimento dei rifiuti relativa all’anno 2013, sostenendo di non essere tenuta al pagamento per i mesi invernali. In primo grado era riuscita a spuntarla. Il Comune di Ugento, però, ha presentato ricorso in appello tramite l’avvocato Cosimo Rovito. E i giudici di secondo grado, ribaltando la prima sentenza, hanno dato ragione all’ente e hanno stabilito che il tributo è stato applicato correttamente. La sentenza è stata firmata dai giudici della Sezione 23 Fernando Antonio Cazzolla, Antonio Carra e Raffaella Perrone. La Corte ha ricordato che non sono tassabili solo gli spazi improduttivi di rifiuti,in base al criterio della “non utilizzabilità” dei locali e delle aree. Ma l’indisponibilità deve dipendere da condizioni oggettive.

Per esempio, è indisponibile un’abitazione priva degli allacciamenti elettrici, idrici e fognari, mentre un locale che dispone degli allacci è comunque tassabile, anche se materialmente inutilizzato. «Ciò che rileva ai fini del sorgere dell’obbligo tributario - affermano i giudici citando la Corte di Cassazione - è la potenzialità del locale o dell’area a produrre rifiuti.

La semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell’occupante, non è sufficiente per escludere la debenza tributaria». Per non pagare, dunque, non è sufficiente dichiarare di non utilizzare una struttura o di utilizzarla solo in un determinato periodo dell’anno (in questo caso dal 1° maggio al 31 ottobre): il contribuente deve provare l’inidoneità del locale a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni di inutilizzabilità.

La presenza degli arredi o anche di una sola utenza, al contrario, è sufficiente a far sorgere l’obbligo di pagamento «sulla base di una presunzione semplice di utilizzazione dell’immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti». Sempre citando la Cassazione, i giudici ricordano che «l’apertura stagionale di una struttura alberghiera, dotata di licenza e suscettibile di produrre rifiuto durante tutto l’anno, anche per fini personali del gestore medesimo, non determina il venir meno dei presupposti impositivi della tassa sui rifiuti per l’intero anno solare», anche se si comunica il periodo di chiusura invernale al Comune. Ferma restando la riduzione della tassa del 10 per cento concessa dal Comune alle attività stagionali, dunque, il villaggio turistico dovrà versare gli importi calcolati su base annuale.

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