La Consulta: «Commissario ok, ma sulle opere serve l'intesa con la Regione»

Legittimo il commissariamento ma sulle opere serve l'intesa con la Regione Puglia

La Consulta: «Commissario ok, ma sulle opere serve l'intesa con la Regione»
di Domenico PALMIOTTI
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Venerdì 1 Marzo 2024, 05:00 - Ultimo aggiornamento: 12:20

È costituzionalmente legittima la nomina da parte del Governo di un commissario per i Giochi del Mediterraneo, la cui ventesima edizione è in programma a Taranto nel 2026. Non lo è, invece, la parte del decreto legge che, oltre a disporre la nomina del commissario, salta il passaggio dell’intesa tra Governo e Regione Puglia circa le opere da prevedere e finanziare.

La decisione

Così ha deciso la Corte Costituzionale, in merito ad un ricorso presentato dalla Regione Puglia, con una sentenza emessa lo scorso 23 gennaio (presidente Augusto Antonio Barbera, giudice redattore Marco D’Alberti) e depositata ieri in Cancelleria.
Che accade adesso? Il commissario resta in carica, i Giochi non dovrebbero essere a rischio (il problema principale è e resta quello dei tempi, che si stanno sempre più comprimendo), ma l’iter che ha portato alla definizione di un nuovo masterplan delle opere (è avvenuto tra ottobre e novembre scorsi), nonché al decreto interministeriale che ha individuato 27 impianti sportivi e risorse per complessivi 167 milioni, deve coinvolgere la Regione. Quest’ultimo decreto era già stato firmato dai ministri Raffaele Fitto e Andrea Abodi, mancava quella di Giancarlo Giorgetti, ma ora l’iter è da riaprire. I tempi sono quindi destinati ad allungarsi e l’impatto ora non si può prevedere.
Esaminando il decreto legge sul Pnrr di febbraio 2023, laddove è stato previsto il commissariamento, poi esplicitato con un Dpcm a maggio, quando è avvenuta la nomina del commissario Massimo Ferrarese, la Consulta si è soffermata su due punti dell’articolo 33, quinto comma ter. Il primo è stato dichiarato incostituzionale “nella parte in cui non richiede l’acquisizione dell’intesa della Regione Puglia ai fini dell’adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali”. 
Il secondo, invece, ha avuto una diversa valutazione. Non è stato ritenuto incostituzionale, né lesivo del “principio di leale collaborazione”, e riguarda appunto la scelta del commissariamento. Evidenziando il primo aspetto, la incostituzionalità, i giudici sostengono che “non è consentito allo Stato, neppure in ragione dell’esigenza di svolgere celermente le funzioni attratte, di escludere qualsiasi forma di collaborazione della Regione in una fase determinante quale è quella della valutazione circa le infrastrutture da realizzare e della definizione delle modalità di attuazione delle opere indicate nell’elenco predisposto dal commissario”.
La Corte rileva che lo Stato, in questa vicenda, non ha esercitato i poteri sostitutivi, né attivato alcun procedimento al riguardo, ma parla di “chiamata in sussidiarietà poiché lo Stato ha attratto a sé compiti che incidono su materie rientranti nella competenza legislativa della Regione Puglia, per soddisfare l’esigenza di un esercizio unitario delle funzioni relative alla realizzazione delle infrastrutture per lo svolgimento dei Giochi”. Tuttavia la chiamata in sussidiarietà, si osserva, “non può prescindere dal rispetto del principio di leale collaborazione”. E quindi “l’adeguatezza dello strumento collaborativo prescelto dal legislatore va valutata in relazione alle funzioni attratte in sussidiarietà e all’ampiezza delle competenze regionali coinvolte”. Anche perché, osserva la Consulta, “il principio di sussidiarietà, che consente l’avocazione a livello statale di competenze legislative proprie delle Regioni, si interseca con quello di leale collaborazione, che impone allo Stato di valutare gli interessi in gioco e assumere le relative decisioni, per quanto possibile, attraverso un contraddittorio con le regioni interessate”.
Secondo la Consulta, il valore della sussidiarietà “trova la sua naturale esplicazione nel dialogo leale e collaborativo delle parti”. E pertanto “qualora le Regioni interessate, titolari di potestà legislativa concorrente o residuale, non vengano adeguatamente coinvolte nel processo decisionale oggetto di attrazione in sussidiarietà, ovvero il loro apporto collaborativo risulti ingiustificatamente ridotto, ne consegue una lesione del principio di leale collaborazione”. Nè va richiamato il fatto che “le infrastrutture sono finanziate da fondi comunitari, poiché ciò non vanifica di per sé le competenze regionali”.
Invece non solleva alcuna incostituzionalità, dicono i giudici, il fatto che sull’individuazione del commissario dei Giochi non sia stata chiesta un’intesa alla Regione perché trattasi di “scelta di un soggetto in possesso delle competenze necessarie a predisporre una ‘proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti’ per lo svolgimento dei Giochi. Dunque, tale nomina, seppur significativa, è comunque strumentale rispetto alla successiva, e fondamentale, fase di approvazione del programma delle opere”. Il nodo, argomenta la Corte, è il programma degli impianti, non la nomina in se. E per la scelta del commissario non è necessaria l’intesa con la Regione, in quanto “la richiesta di un parere costituisce uno strumento di collaborazione adeguato”. Al contrario, serve “l’acquisizione dell’intesa della Regione Puglia ai fini dell’adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali”.
Il ministro Raffaele Fitto sottolinea: «Ci sono due modi per commentare le sentenze: leggere in modo superficiale con l’intento di fare polemica politica, oppure leggerle con attenzione e per intero. È evidente che per il rispetto istituzionale che ho nei confronti della Corte Costituzionale ho letto con molta attenzione e più volte la sentenza prima di commentarla». A proposito dell’intesa con la Regione Puglia ai fini dell’adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali occorrenti per lo svolgimento dei Giochi, il ministro rileva che «la Corte costituzionale ha sottolineato che tale intesa è comunque superabile dal Governo qualora non fosse possibile raggiungerla all'esito delle trattative. Il Governo sta lavorando per garantire il successo dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, nel 2026, in collaborazione con tutte le istituzioni e quindi anche con la Regione Puglia, che come membro del Nuovo Comitato Organizzatore dei Giochi ha già preso atto del programma delle opere da realizzare, presentato dal Commissario a novembre scorso. Continueremo a lavorare con tutte le istituzioni coinvolte, anche per la celere adozione del decreto di approvazione del programma delle opere infrastrutturali occorrenti. Il confronto è e rimarrà costante».
Come si ricorderà, Emiliano aveva annunciato ai primi di maggio l’impugnazione alla Consulta affermando che l’atto del Governo era “lesivo delle prerogative della Regione Puglia”, “non adeguatamente coinvolta nella procedura di nomina del commissario straordinario”.

Fu il primo momento di un lungo, duro scontro tra il governatore e il ministro Fitto, poi sfociato qualche mese fa nella nomina di un nuovo comitato dei Giochi dove Governo, Coni e commissario sono maggioranza. E ora Emiliano dichiara che «la Corte Costituzionale ha rimediato alla prepotenza del Governo nei confronti della Puglia. Adesso il Governo dovrà rinegoziare con la Regione tutte le opere del masterplan. Le tesi del Governo sono state puntualmente confutate e destituite di fondamento dalla Corte costituzionale. Il giudice delle leggi ha ravvisato la lesione delle competenza legislativa concorrente e residuale della Regione Puglia. Pertanto - conclude Emiliano -, l’approvazione degli interventi e delle opere infrastrutturali per i Giochi del Mediterraneo, deve essere preceduta dall’intesa con la Regione nel rispetto del principio di leale collaborazione tra le istituzioni».

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