General contractor
Nella nuova versione del Codice ritorna la figura del «general contractor», cancellata con quello precedente. Nel testo si legge che l’operatore economico «è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo». Viene riconosciuta una collaborazione tra la pubblica amministrazione e gli operatori privati nello svolgimento di attività d’interesse generale.