Ex Ilva, respinto il ricorso di Mittal contro l’amministrazione straordinaria. Ispezione interrotta. I commissari: «Non abbiamo avuto informazioni utili»

Venerdì 2 Febbraio 2024, 05:00 - Ultimo aggiornamento: 3 Febbraio, 11:31 | 2 Minuti di Lettura

Cosa ha scritto il Tribunale

In "astratto", scrive il Tribunale di Milano, "l'evenienza della richiesta di apertura" dell'amministrazione straordinaria per l'ex Ilva "non comporterebbe, ad ogni buon conto, conseguenze di per sé pregiudizievoli, spettando alla Pubblica Amministrazione la parola finale sui presupposti per l'ammissione dell'ente all'invocata procedura concorsuale". E la "ammissione, peraltro, non necessariamente porta a precludere il percorso di risanamento avviato mediante composizione negoziata, potendo l'insolvenza rivelarsi infine esclusa". Lo scrive il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, in una nota in relazione all'ordinanza del giudice della sezione fallimentare Francesco Pipicelli. Il Tribunale, chiarisce Roia, "ha ritenuto di non poter inibire a Invitalia, quale socio di minoranza al 30% di Adi, la possibilità di richiedere l'apertura dell'amministrazione straordinaria di quest'ultima". La norma "del D.L. n. 4/2024, che ha introdotto la controversa prerogativa, è infatti chiaramente applicabile ai rapporti già in corso al momento della sua entrata in vigore (19 gennaio 2024)". Non è dato, comunque, "ravvisare - si legge - un reale contrasto fra la norma attributiva della legittimazione del socio di minoranza ad instare per l'amministrazione straordinaria e la normativa euro-unitaria, non solo perché la negoziabilità della crisi opportunamente sancita a livello unionale non nega che il diritto interno possa dotarsi di ordinarie procedure di insolvenza, ma perché nulla esclude che un'attività fattiva di negoziazione possa trovare spazio idoneo proprio nel perimetro di queste".

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