Ocean Viking, decreto Piantedosi all’esame di costituzionalità: prima udienza

Ocean Viking, decreto Piantedosi all’esame di costituzionalità: prima udienza
di Erasmo MARINAZZO
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Mercoledì 20 Marzo 2024, 05:00 - Ultimo aggiornamento: 21 Marzo, 14:45

Respinta la richiesta di annullare il decreto di sospensione del fermo amministrativo della nave Ocean Viking, approdata nel porto di Brindisi il 9 febbraio scorso con a bordo 261 migranti. Con l’ordinanza depositata ieri, la giudice civile del Tribunale di Brindisi, Roberta Marra, ha rigettato l’istanza dell’avvocato dello Stato, Giovanni Pedone.

Stesso orientamento per l’eccezione di difetto di giurisdizione: l’ordinanza non ha condiviso l’assunto dell’avvocatura dello Stato sulla competenza. Non è stata accolta, in altre parole, la tesi che del caso si sarebbe dovuto occupare il giudice amministrativo invece che il giudice civile.

Le richieste

Accolta invece l’eccezione di legittimazione attiva sulla chiamata nel processo del legale rappresentante della Sos Mediterranée: Francois Thomas non ha diritto a stare in giudizio. Infine è stata fissata al 5 aprile l'udienza per la discussione sull'eccezione di incostituzionalità del decreto Piantedosi sulla regolamentazione e la limitazione delle navi delle Ong a soccorrere i migranti naufraghi nel Mediterraneo, presentata dagli avvocati Francesca Cancellaro e Dario Belluccio per conto della Sos Meditteranée e rilevata d'ufficio dalla giudice Marra in apertura dell'udienza dibattimentale del 14 marzo nell’aula Giuseppe Lucarini del Tribunale di Brindisi.

Che è poi la questione ritenuta più rilevante dall’opinione pubblica, come dal mondo della politica e da quello della giustizia. A questo proposito va rammentato che nel decreto del 21 febbraio di sospensione del fermo amministrativo la giudice Marra aveva citato quattro articoli della Costituzione italiana: «Considerato infatti che anche i cosidetti “corpi intermedi” - ivi compresi gli enti associativi di qualsiasi natura - siano pacificamente titolari dei diritti inviolabili (articolo 2 della Costituzione) e che le organizzazioni non governative, per la specificità dei loro fini sociali, con l’espletamento delle rispettive attività non esercitino solo la libera iniziativa economica (articolo 41 della Costituzione), ma anche il diritto fondamentale alla manifestazione del proprio pensiero (articolo 21 della Costituzione) e quello all’associazione (articolo 18 della Costituzione), inibiti dal divieto di proseguire nella sua attività di soccorso in mare».

Intanto proprio quel provvedimento adottato a Brindisi sembra avere aperto una breccia: è di ieri la notizia che il Tribunale di Crotone ha disposto la sospensione del fermo amministrativo della Humanity 1, la nave bloccata in porto il 4 marzo dopo il soccorso a 77 migranti nel Mediterraneo centrale: «L'evidente compromissione allo svolgimento di indifferibili attività a carattere umanitario» e «l'apparente ingiustizia del provvedimento emesso», alcuni passaggi del decreto del giudice Antonio Albenzio.

Anche quel fermo ha natura amministrativa, come quello adottato a Brindisi a febbraio dalla Capitaneria di porto. Il fermo per il quale la giudice del Tribunale di Brindisi ha respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso per impugnazione. Citando l’articolo 24 della Costituzione l’articolo 113 del codice di procedura civile la giudice Marra ha concluso in questi termini: «L’impossibilità di una autonoma impugnazione della sola misura del fermo amministrativo risponde all’esigenza di riconoscere al soggetto sanzionato un’effettiva tutela giurisdizionale, atteso che i tempi necessari per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione vanificherebbero l’azione di opposizione alla sanzione del fermo comminato dall’autorità per 20 giorni».