In zona rossa si può correre: il Giudice di Pace di Lecce annulla verbale e ordinanza

In zona rossa si può correre: il Giudice di Pace di Lecce annulla verbale e ordinanza
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Domenica 14 Marzo 2021, 23:08 - Ultimo aggiornamento: 15 Marzo, 19:57

In zona rossa è consentito svolgere attività ludico sportiva. Il Giudice di Pace di Lecce ha annullato verbale e ordinanza prefettizia “Anti Covid” ritenendo credibile la versione del ricorrente che si trovava vicino casa e in tuta.

Dal 15 marzo la zona rossa è realtà anche per la Puglia. E nascono domande e dubbi. Un caso specifico può essere d'aiuto. Un cittadino leccese, il 5 aprile dell'anno scorso a poche centinaia di metri da casa, fu fermato da una pattuglia mentre era in tuta. Nonostante avesse spiegato che era intento a fare jogging a poche centinaia di metri da casa, gli agenti furono inflessibili sanzionandolo con 400 euro. Rivoltosi allo “Sportello dei Diritti”, assistito dall’avvocato Donato Maruccia, decise di presentare memorie difensive al Prefetto in base alla possibilità tuttora presente di "svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione".

Nemmeno in quella sede fu accolta la sua tesi e, successivamente, decise di ricorrere al Giudice di Pace di Lecce.

Con una sentenza pubblicata lo scorso 3 marzo, il Giudice di Pace Veneranda Cerfeda ha accolto il ricorso attribuendo credibilità alla versione dell'uomo. Affermando che “risulta l’elezione di domicilio del ricorrente esattamente nelle vicinanze del luogo dell’accertamento. Dunque verosimile, in relazione all’operatività dell’esimente invocata, la assenza dell’elemento psicologico costitutivo della fattispecie, poiché autorizzato, il ricorrente, all’attività ludico sportiva nelle immediatezze del proprio domicilio, non distante dal luogo dell’accertamento. E’ indubbio, quindi, che nel caso in esame ricorra a favore del ricorrente l’ipotesi di esclusione di responsabilità di cui all’invocata normativa, con l’accoglimento dei motivi di opposizione e con il conseguente annullamento del verbale impugnato”.

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