Salento, multa annullata dal giudice: gli "Scout Speed" devono essere segnalati

Salento, multa annullata dal giudice: gli "Scout Speed" devono essere segnalati
di Rita DE BERNART
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Sabato 14 Ottobre 2023, 07:35 - Ultimo aggiornamento: 15 Ottobre, 19:59

I rilevatori di velocità Scout speed” installati sulle macchine della polizia municipale devono essere adeguatamente segnalati e ben visibili: in caso contrario le multe devono essere annullate. A stabilirlo è una sentenza del Tribunale di Lecce, nella persona del giudice Katia Pinto, che lo scorso 19 settembre ha respinto l’appello del Comune di Sannicola contro un automobilista sanzionato per eccesso di velocità. 

La decisione

Il Tribunale di fatto, in secondo grado, ha confermato la sentenza del giudice di pace di Gallipoli che, accogliendo la tesi dell’avvocato Luca Parlati, difensore dell’uomo multato, aveva condannato l’Ente ad annullare le multe ed anche al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello.

La sentenza si fonda su una contraddizione esistente tra la norma di legge e il e decreto attuativo del Ministero dei Trasporti: mentre l’articolo 142 comma 6bis del Codice della strada prevede infatti l’obbligo di segnalare prima le “postazioni di controllo su strada, senza distinzione tra postazioni fisse e mobili”, viceversa il decreto ministeriale attuativo (del 15 agosto 2007) sancisce che le disposizioni su cartelli e dispositivi di segnalazione, non si applicano per gli apparecchi di rilevamento della velocità installati su veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, a inseguimento. Una deroga questa che, secondo il Tribunale di Lecce, non è consentita: il contrasto tra norma e decreto attuativo è stato dunque colto ed evidenziato sia dal legale dell’automobilista che dal giudice. 

Nessuna deroga alla regola generale

Quest’ultimo in particolare ritiene che l’esonero per Comuni e polizie municipali, dall’obbligo di preventiva segnalazione della presenza di apparecchi di rilevamento della velocità installati su veicoli in movimento, non trova ragionevole giustificazione. E si traduce in un’«inammissibile deroga a una regola generale sancita con una norma più importante», cioè l’art. 142 del Codice della strada. Sulle segnalazioni preventive ed obbligatorie, nello specifico «lo stesso decreto prevede all’articolo 1 che le postazioni di controllo per rilevare la velocità possono essere segnalate con segnali stradali, temporanei o permanenti; segnali luminosi a messaggio variabile; con dispositivi luminosi installati su veicoli della polizia stradale». 
Il Tribunale inoltre ha rilevato la mancanza della «prova della visibilità del veicolo della polizia locale, non essendo allegata una prova delle insegne luminose esistenti e se adoperate; senza poi contare che la rilevazione è avvenuta in movimento e mentre il veicolo oggetto di sanzione percorreva la corsia opposta a quella del mezzo di servizio, senza che sia stato documentato che i cartelli ritratti fossero collocati in entrambe le occasioni nel senso di marcia percorso dell’appellato».

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