Lido San Gregorio, no alla concessione: respinto il ricorso presentato da una società di Brindisi

Lido San Gregorio, no alla concessione: respinto il ricorso presentato da una società di Brindisi
di Pierangelo TEMPESTA
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Venerdì 1 Settembre 2023, 21:28 - Ultimo aggiornamento: 4 Settembre, 21:38

No alla nuova concessione balneare sul litorale tra San Gregorio e Torre Vado. Il Tar di Lecce ha respinto il ricorso presentato da una società con sede a Brindisi, la “Stabilimento Vip Patù”, che si era opposta alla decisione del Comune di Patù di ritirare in autotutela un avviso pubblico per l’affidamento di una nuova concessione demaniale marittima.

L'avviso del Comune nel 2019 


Si tratta di una querelle giudiziaria iniziata nel 2019, quando il Comune amministrato dal sindaco Gabriele Abaterusso ha pubblicato un avviso (nella forma del “rende noto”, che prevede tempi più veloci per l’espletamento di determinate pratiche o assegnazioni) per il rilascio di una nuova concessione e dei relativi titoli abilitativi per la realizzazione di un nuovo stabilimento balneare.

Lo stesso Comune, poi, cinque giorni dopo ha annullato in autotutela l’avviso, rinviando la decisione a una procedura di evidenza pubblica (la questione, infine, è stata superata con l’approvazione del Piano delle coste). La società si è opposta, sostenendo che il Comune, con la pubblicazione dell’avviso, avesse già avviato una procedura di evidenza pubblica.

Non è stata dello stesso avviso la prima sezione del Tar di Lecce (presidente Antonio Pasca, estensore Nino Dello Preite), che ha rigettato il ricorso e confermato la validità dell’operato del Comune. I giudici hanno sottolineato come il Comune abbia agito correttamente ritirando l’avviso pubblico: il richiamo al bando-tipo contenuto nell’avviso, infatti, non era idoneo a garantire i criteri di valutazione previsti dalla normativa regionale, da porre a base di un’eventuale gara, proprio perché c’è un’evidente differenza tra un avviso con la forma del “rende noto” e una gara pubblica. Il “rende noto”, infatti, viene emanato successivamente alla presentazione di una domanda di rilascio di concessione per una precisa area demaniale da parte del privato, mentre la gara viene indetta prima della presentazione delle istanze.

La decisione del giudice 

Non si può dunque assimilare un “rende noto” ad una procedura di gara vera e propria. «In ogni caso - sottolinea il Tar - per l’affidamento di concessioni demaniali comunali non può prescindersi dalla previa pubblicazione di un bando di gara ad evidenza pubblica, come prescritto dalla normativa regionale e dalla prevalente normativa comunitaria». Anche la Corte Costituzionale, continuano i giudici, ha ribadito che il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati determina un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato.
Per il Tar, il comportamento del Comune, nel ritirare l’avviso pubblico in autotutela, è stato ineccepibile. Tra l’altro, aggiungono i giudici, «in mancanza dei decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, è fatto divieto, allo stato, di avviare qualsivoglia procedura concorrenziale per l’affidamento di nuove concessioni balneari». Il Comune è stato assistito dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, mentre la società è stata difesa dagli avvocati Pier Luigi e Giorgio Portaluri.
«All’epoca dei fatti - spiega il sindaco di Patù, Gabriele Abaterusso - il Comune aveva ritirato l’avviso in autotutela. La questione, comunque, è superata dall’approvazione del Piano delle Coste, che in quel tratto di costa oggetto della controversia non prevede concessioni demaniali, ma solo spiaggia libera».
 

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