«È stupro anche se la donna non fugge», Cassazione ribalta l'assoluzione di un uomo accusato di violenza sessuale: «Il no vale sempre»

La sentenza originaria della Corte di Appello di Palermo aveva giudicato insufficiente il rifiuto verbale della vittima

«È stupro anche se la donna non fugge», Cassazione ribalta l'assoluzione di un uomo accusato di violenza sessuale: «Il no vale sempre»
«È stupro anche se la donna non fugge», Cassazione ribalta l'assoluzione di un uomo accusato di violenza sessuale: «Il no vale sempre»
di Redazione web
2 Minuti di Lettura
Martedì 16 Aprile 2024, 12:12

«È violenza sessuale anche se la donna non fugge ed è remissiva» nei confronti del suo aggressore. In una decisione che rafforza la tutela delle vittime, la Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva precedentemente assolto un uomo accusato di stupro. La sentenza originaria aveva giudicato insufficiente il rifiuto verbale della vittima, che aveva chiaramente espresso il suo "no" al rapporto sessuale. 

L'importanza del dissenso

La Cassazione ha criticato l'approccio della Corte di Appello, che aveva enfatizzato «l'assenza di una reazione fisica della persona offesa, nonché l'assenza di segni esteriori indicativi di una violenza, facendo richiamo alla anacronistica massima della vis grata puellae, assunto in base al quale la donna ha un onere di resistenza, forte e costante, agli approcci sessuali dell'uomo, non essendo sufficiente manifestare un mero dissenso».

Questa interpretazione è stata ritenuta inadeguata dalla Cassazione, che ha sottolineato come anche l'assenza di una fuga o di resistenza fisica non escluda la presenza di un reato di violenza sessuale.

Il caso

Il caso risale all'agosto del 2016, quando la ragazza, dopo avere litigato con il fidanzato, aveva cercato un passaggio per tornare a casa. L'imputato aveva approfittato della situazione per aggredirla prima nel suo furgone e poi in un'abitazione di sua disponibilità. Secondo la sentenza della Cassazione, la mancata fuga della vittima «è da ricondurre ad uno stato di prostrazione psichica tale da inibirle qualunque forma di reazione concreta e attiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA