Alimenti ai figli e al coniuge, se l'ex non paga ora può scattare la condanna penale: ecco quando

Sentenza della Cassazione: scatta il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare secondo l'art. 570 bis del codice penale

Alimenti ai figli e al coniuge, se l'ex non paga ora può scattare la condanna penale: ecco quando
Alimenti ai figli e al coniuge, se l'ex non paga ora può scattare la condanna penale: ecco quando
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Martedì 16 Aprile 2024, 09:01

Il genitore separato che non paga l'assegno di mantenimento ai figli e all'altro coniuge ora rischia una condanna penale. Lo hanno stabilito i giudici della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta dal tribunale ad un uomo per il reato di cui all’ art. 570-bis del Codice penale per aver omesso di versare per quattro mesi l'assegno di mantenimento mensile alla moglie separata, nonché di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio minore nella misura del 50%.

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La Cassazione (della VI Sez.  con sentenza del 17 gennaio 2024 pubblicata il 13 marzo)  – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la condotta del soggetto che viola solo gli obblighi di natura economica nei confronti del coniuge separato senza far mancare a questi i mezzi di sussistenza non potrebbe essere considerata attualmente reato – ha invece riaffermato il principio che il reato di cui all' art. 570-bis c.p.

sia configurabile anche nel caso in cui l'omesso versamento abbia ad oggetto l'assegno previsto in favore del coniuge separato.

La sentenza chiarisce quando si configura il reato per il mancato mantenimento dei minori, e quali sono le condizioni richieste dall’articolo 570 bis del Codice penale per poter condurre il padre – o comunque il genitore obbligato al versamento dell’assegno – alla condanna penale. 

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Come evitare la condanna

Per essere assolti dall’incriminazione penale, il genitore deve dimostrare al Tribunale un’impossibilità assoluta e incolpevole che gli impedisce di adempiere ai propri obblighi economici. Non quindi una semplice difficoltà economica (tantomeno se transitoria) o l’insufficienza del reddito visto che il padre e la madre sono tenuti a far di tutto per non far mancare ai propri figli i mezzi di sostentamento: anche svolgendo, se del caso, un secondo lavoro (nei limiti degli orari fissati dalla legge) o vendendo eventuali proprietà. La Corte chiarisce dunque che solo una «situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità» di risorse economiche può escludere la responsabilità penale del genitore obbligato.

Pagamento parziale

L’adempimento parziale degli obblighi di mantenimento non esclude automaticamente il reato. Quindi non può essere assolto il padre che versa all’ex coniuge solo una parte dell’assegno per i figli neanche se, per sopperire a tale mancanza, provvede all’acquisto di beni di prima necessità per il minore come abiti e cibo. 

Il reato e la punizione

L’articolo 570 bis Cod. pen. stabilisce che il coniuge o il genitore naturale (quindi anche in assenza di matrimonio) che non versa l’assegno stabilito dal giudice con la sentenza di separazione o divorzio o di nullità del matrimonio, sia in favore dei figli che dell’ex coniuge, è punito con la reclusione fino a 1 anno o la multa da 103 euro a 1.032 euro.

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