Sindaco morì dopo l'incidente, la Cassazione: infortunio sul lavoro

Sindaco morì dopo l'incidente, la Cassazione: infortunio sul lavoro
di Roberta Grassi
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Martedì 20 Ottobre 2020, 19:10

LATIANO - Fu un infortunio sul lavoro l'incidente stradale che provocò la morte di un sindaco del Brindisino, nell'esercizio delle proprie funzioni. Lo ha stabilito con ordinanza la Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso dell'Inail e confermato la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva dato ragione alla moglie di Graziano Zizzi, il primo cittadino di Latiano. Il politico era morto in ospedale due mesi dopo il sinistro avvenuto il 14 agosto 2009 mentre si recava in Comune per ragioni connesse al suo compito istituzionale. L'Inail aveva respinto la domanda per il riconoscimento delle indennità previste a favore dei lavoratori dipendenti non ritenendo che il sindaco rientrasse tra i soggetti assicurati ai sensi del testo unico sugli infortuni sul lavoro.
La Corte d'Appello di Lecce aveva invece affermato che non vi erano dubbi “sul fatto che Zizzi sia deceduto il 21 ottobre 2009 in seguito a incidente automobilistico del 14 agosto, da considerarsi infortunio lavorativo in itinere”.

La Suprema Corte ha precisato che “a torto o ragione non vi è contestazione alcuna sulla ricostruzione dell’incidente e sulla qualificazione dell’evento mortale quale infortunio in itinere”.

Sull'episodio è in corso un altro procedimento civile: il Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda di risarcimento avanzata dai parenti della vittima nei confronti dell'amministrazione comunale, ma la vicenda proseguirà in Appello. “La pronuncia della Suprema Corte – sottolinea l’avvocato della famiglia Zizzi, Filomeno Montesardi - ha una portata storica non soltanto perché è la prima del genere in Italia, ma anche e soprattutto perché, a distanza di venti anni esatti dall’entrata in vigore del nuovo Testo unico sugli Enti locali, ha stabilito il principio che a tutti i sindaci degli oltre ottomila Comuni italiani devono essere versati i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi”.

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