Traffico di influenze solo in casi gravi
Il ddl ridefinisce il cosiddetto “traffico di influenze” ossia “la mediazione illecita”, secondo le più recenti indicazioni della Cassazione, che sussisterà soltanto quando è finalizzato a far compiere un reato a un pubblico ufficiale. L’ambito di applicazione viene «limitato a condotte particolarmente gravi», fuori anche tutti i casi di «millanteria». Nei casi di “lobbismo” illecito nei confronti di soggetti addetti allo svolgimento di funzioni o servizi pubblici con il tentativo di influire sulle loro determinazioni viene eliminata l’ipotesi della millanteria, sarà necessario il dolo e dovrà esserci un’utilità economica. Sul piano sanzionatorio, viene invece elevato il minimo edittale della pena: da un anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi.