Nessuna illegittimità nei provvedimenti con i quali sono state approvate alcune varianti in corso d'opera per la realizzazione e l'esercizio del gasdotto d'importazione di gas naturale dalle regione del Mar Caspio in Europa ad opera della Trans Adriatic Pipeline (TAP). L'ha deciso il Tar del Lazio con due sentenze con le quali ha respinto altrettanti ricorsi proposti dal Comune di Melendugno (Lecce).
I ricorsi
Con il primo ricorso si faceva riferimento ad adeguamenti tecnici proposti da TAP consistenti in: «aumento della lunghezza (da 80 m a 96 m) e del diametro (da 48» a 56«) del tubo di protezione in acciaio la cui installazione è prevista a tergo del posso di spinta a terra del microtunnel» (Ottimizzazione 1) e «utilizzo di un sistema alternativo di prelievo dell'acqua di mare per eseguire il collaudo idraulico» (Ottimizzazione 2).
Con il secondo ricorso, il Comune di Melendugno impugnava il provvedimento con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la variante in corso d'opera relativa alla «installazione della condotta tra kp 0+460 e kp 0+900 mediante tecnologia trenchless con tubo di protezione in cemento». Anche in questo caso si contestava che la variante in questione fosse stata affrancata da una qualsivoglia valutazione ambientale; e il Tar ha ritenuto che la stessa «si sia basata su un vaglio tecnico completo e approfondito, scevro da aporie logiche e carenze motivazionali».
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