Cane smarrito? Niente obbligo di denuncia. E per la Cassazione il padrone che l'abbandona è salvo

La Cassazione ha assolto il proprietario che non aveva voluto riprendersi l’animale, trovato a 200 chilometri da casa

Cane smarrito? Niente obbligo di denuncia. E per la Cassazione il padrone che l'abbandona è salvo
Cane smarrito? Niente obbligo di denuncia. E per la Cassazione il padrone che l'abbandona è salvo
di Valeria Di Corrado
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Giovedì 25 Aprile 2024, 23:08

Potrebbe diventare l’escamotage legale per disfarsi di cani o gatti e rimanere impuniti. Basta simulare di averli persi: anche se il padrone non sporge denuncia di smarrimento, non può essere condannato per abbandono di animale. Persino se, una volta ritrovato e ricoverato in un canile o gattile, il proprietario rifiuta di riportarlo a casa. Con la sentenza pubblicata lo scorso 18 aprile, la terza sezione penale dalle Cassazione ha annullato «senza rinvio» la condanna di un uomo accusato di aver abbandonato il suo meticcio nel territorio di un comune in provincia di Cosenza, l’11 luglio del 2020. Secondo i giudici della Suprema Corte, «in caso di mancato ritiro del cane dal canile municipale» non si configura il reato di abbandono di animale, anche se il padrone non aveva precedentemente presentato denuncia di smarrimento. In quest’ultimo caso, infatti, potrebbe incorrere soltanto in un illecito amministrativo.

LA VICENDA

Nel corso del processo l’imputato si era giustificato spiegando che il suo cane era solito allontanarsi da casa, anche per più giorni, e che lui non si era mai recato nel paese calabrese nel quale successivamente era stato ritrovato il meticcio. Risulta però difficile pensare che l’animale a quattro zampe abbia percorso da solo 200 chilometri, spostandosi addirittura da una regione a un’altra.

Il suo proprietario, infatti, è residente in Puglia, mentre il cane è stato visto aggirarsi per strada in un comune sul litorale cosentino. Una volta catturato, è stato ricoverato nel canile municipale. Grazie al microchip identificativo, registrato all’anagrafe canina, l’uomo è stato rintracciato e si è scoperto che non aveva mai denunciato lo smarrimento di Fido.

Invece di accogliere la notizia come un miracolo e di correre a riprenderselo, l’uomo ha spiegato agli operatori di «trovarsi nell’impossibilità materiale di effettuare il ritiro, inizialmente - si legge nella sentenza - a causa dei limiti imposti agli spostamenti da una regione all’altra dalla normativa in tema di emergenza pandemica, e successivamente a causa delle gravi condizioni economiche nelle quali versava, dovute all’interruzione dell’attività lavorativa». In sostanza, sosteneva di non poter pagare le rette mensili al ricovero comunale che aveva tenuto in custodia il suo cane per un anno.

LA CONDANNA

Spiegazioni che non hanno convinto il Tribunale di Castrovillari che, il 24 maggio 2023, lo aveva condannato per abbandono di animale. Secondo i giudici di primo grado, infatti, il proprietario non avendo presentato una denuncia di smarrimento, prima, e non essendo andato a ritirarlo dal canile, poi, «manifestava la volontà di non prendersene più cura, nonché indifferenza verso le sue sorti, non provvedendo neppure al pagamento della retta per il mantenimento dell’animale per quasi un anno dalla cattura».

L’ASSOLUZIONE

Di diverso avviso i magistrati della Cassazione. Nonostante il sostituto procuratore generale Francesca Costantini avesse chiesto l’inammissibilità del ricorso dell’imputato, i giudici lo hanno accolto annullando senza rinvio la sentenza impugnata, «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, avendo solo potenziale rilevanza amministrativa». L’omessa denuncia di smarrimento è punita dalla Regione Puglia, in cui risiede l’uomo, con una sanzione dai 150 ai 450 euro. Inoltre, «non integra il reato di maltrattamento di animali, nemmeno sotto la forma dell’abbandono - si legge nella sentenza della Suprema Corte - la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero preposte, atteso che gli animali ricoverati non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e che agli stessi nell’attesa della cessione ai privati vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia». Il reato, secondo gli Ermellini, si configura solo se «il proprietario abbia affidato il proprio cane a un canile privato».

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