Regolamento edilizio a Bari, nuovo documento per una città più green e accessibile

Regolamento edilizio a Bari, nuovo documento per una città più green e accessibile
di Elga MONTANI
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Venerdì 4 Marzo 2022, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 09:33

Dopo quasi 90 anni dal precedente, e dopo 4-5 anni di lavoro, il Comune di Bari si è dotato di un nuovo regolamento edilizio, conforme al regolamento edilizio tipo emanato dalla Regione Puglia, a sua volta frutto di accordi stipulati all'interno della Conferenza Stato-Regioni. Un passo importante per Bari che avrà così uno strumento che permetterà omogeneità nello sviluppo edilizio e urbanistico della città, e che permetterà ai tecnici di lavorare evitando incomprensioni.

All'interno del documento, oltre a diverse novità in merito ad argomenti come efficientamento energetico, parcheggi green, illuminazione e videosorveglianza, percorsi ciclabili, si stabiliscono delle regole precise relative alle nuove costruzioni.

Partendo però dal mettere ordine, chiarendo i termini da utilizzare e in che modo tali termini devono essere utilizzati e a cosa si riferiscono. Per quanto riguarda le nuove costruzioni, il regolamento stabilisce che: «I criteri di progettazione degli edifici devono essere orientati al conseguimento di standard assoluti in termini di qualità architettonica, paesaggistica e ambientale, sia per quanto riguarda la progettazione degli spazi interni agli edifici che per quanto riguarda le loro pertinenze, sia pubbliche che private».

I requisiti

Oltre alla qualità costruttiva i nuovi edifici dovranno essere realizzati garantendo: «Adeguati requisiti prestazionali in termini di efficienza energetica, sostenibilità ambientale, incremento della resilienza urbana, riuso e ricircolo dei materiali, benessere e comfort e dotazioni tecnologiche». Fondamentale che tali edifici vengano realizzati con criteri che puntino alla loro durata nel tempo, o almeno ad una manutenzione nel tempo che sia di semplice esecuzione. Questo per: «Garantirne la durata, le prestazioni e il decoro stesso. I materiali devono garantire performance di durata nel tempo tali da evitare un loro degrado e la necessità della loro sostituzione e smaltimento».

Punto fondamentale che il nuovo regolamento ritiene essenziale è il concetto di accessibilità. Tra i principi generali utilizzati nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla seconda parte del regolamento edilizio c'è: «L'applicazione della progettazione universale per il superamento delle barriere architettoniche e per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini». Viene, poi, garantita da norme apposite l'accessibilità e la piena fruizione per i cittadini con diverse abilità di tutti gli spazi pubblici e privati. Fin dal paragrafo in cui si parla di sicurezza, viene sottolineato che: «Le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili».

Le barriere architettoniche

E successivamente, nel paragrafo dal titolo Superamento Barriere Architettoniche, Rampe e Altre Misure per l'Abbattimento di Barriere Architettoniche si sottolinea come: «Nelle sistemazioni e costruzioni di spazi e di edifici privati e pubblici o destinati ad uso pubblico o comunque accessibili al pubblico devono essere osservate le disposizioni del Dpr 24 luglio 1996, n.503». Nell'elaborare tali norme si è, inoltre, fatto riferimento anche a diverse normative regionali, sia alla legge regionale 10 dicembre 12 n.39 Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà che alla legge regionale 01 aprile 2003 n.6 Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Disciplina dei parcheggi.
Inoltre, si sottolinea che: «In tutte le corti e i cortili interni ai fabbricati già esistenti, anche se di uso comune a più fabbricati, è permesso l'inserimento di ascensori, al fine di garantire l'accessibilità verticale agli edifici, anche in deroga alle norme urbanistiche relative alle distanze».
 

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