L'istituto dello scioglimento per mafia dei Consigli comunali è stato introdotto con decreto legge 164 del 31 maggio 1991, poi convertito in legge il 22 luglio del 1991 e modificato più volte sino al 2009. Ma è l'articolo 143 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, 267 (Tuoel) a disciplinare lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso.
In caso di verifica negativa dei presupposti di legge per disporre tale scioglimento, l'articolo 143, comma settimo, stabilisce che il ministro dell'Interno emani un decreto di conclusione del procedimento, le cui modalità di pubblicazione, sul sito del ministero dell'interno, sono state disciplinate con decreto ministeriale del 4 novembre 2009.
L'iter
L'iter prevede che sia il prefetto, su input del ministero dell'Interno, a nominare la commissione di accesso e poi a valutare l'eventualità dello scioglimento.
La relazione finale deve essere consegnata al prefetto entro 90 giorni. Nel momento in cui interviene lo scioglimento di un Consiglio comunale non si dà corso alle elezioni e c'è un'attesa di 18 mesi, prolungabili sino a 24, per tornare al voto. Nel caso specifico di Bari, considerato che la nomina della commissione è stata annunciata ieri, la relazione della commissione potrà arrivare all'inizio della terza settimana di giugno (presumibilmente il 18), dieci giorni dopo il primo turno delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale che si terranno l'8 e il 9 giugno, e nel pieno della campagna elettorale per un eventuale ballottaggio.