Solo registrazioni usate dai giudici
Sarà vietato pubblicare intercettazioni che non siano state utilizzate dal giudice. Il divieto di pubblicazione decade soltanto quando la conversazione sia riprodotta dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. Quindi non sarà possibile neppure quando l’inchiesta sia conclusa e gli atti depositati. Inoltre non sarà consentito citare soggetti “terzi” che finiscano nelle intercettazioni perché chiamati in causa da chi parla. Il testo prevede anche che «è dovere del giudice stralciare le intercettazioni includendovi, oltre ai già previsti dati personali sensibili, anche quelli relativi a soggetti diversi dalle parti, fatta salva l’ipotesi che essi risultino rilevanti ai fini delle indagini».