Puglia, arriva la stretta. Emiliano ha firmato: ecco tutti i dettagli della nuova ordinanza. Scuole, piazze, bevande e assembramenti: cosa cambia

Puglia, arriva la stretta. Emiliano ha firmato: ecco tutti i dettagli della nuova ordinanza. Scuole, piazze, bevande e assembramenti: cosa cambia
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Mercoledì 10 Marzo 2021, 20:34 - Ultimo aggiornamento: 21:18

Nuove misure restrittive erano state annunciate dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano già questo pomeriggio. Ora, però, il governatore ha firmato la nuova ordinanza che prevede la chiusura delle scuole a Bari e Taranto oltre a numerose previsioni in vigore sino al 6 aprile.

Il testo del provvedimento:
ordinanza 74 (qui il testo completo) 

Ecco cosa ha stabilito il governatore:

Art. 1 MISURE ANTIASSEMBRAMENTO VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

1) Con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021: a) fermo restando l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, è vietato lo stazionamento all’aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per per usufruire di servizi essenziali;

b) i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private; c) restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell'ambito del territorio comunale di riferimento.

Art. 2 DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE DOPO LE 18

 1) Con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021: a) fermo restando dopo le ore 18:00 il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti i giorni festivi e prefestivi dopo le ore 18,00 è comunque vietato l’asporto di bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale, autorizzati alla somministrazione, ad eccezione degli esercizi di cui all’articolo 27 comma 5 del dpcm 2 marzo 2021. Resta fermo il divieto di asporto dopo le 18,00 anche da tutti soggetti che abbiano come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3; b) tutti gli esercizi devono esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti; c) la mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande; d) è sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio; e) restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell'ambito del territorio comunale di riferimento.

Art. 3 ATTIVITA' DIDATTICA PER LE PROVINCE DI BARI E TARANTO

1) Con decorrenza dal 12 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021: a) sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

b) le Istituzioni Scolastiche attiveranno le disposizioni del Piano Scuola 2020/2021, nella parte in cui prevedono che vada garantita anche la “frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale sanitario, o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione” secondo quanto indicato dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e...anche in ragione dell’età anagrafica”; c) le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid;

d) le Istituzioni Scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso. Art. 4 (Sanzioni) 1) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.
 
 

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