Il tribunale dà ragione ad Aqp: «E' lecito sospendere il servizio a chi è moroso»

Il tribunale dà ragione ad Aqp: «E' lecito sospendere il servizio a chi è moroso»
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Mercoledì 21 Ottobre 2015, 17:23 - Ultimo aggiornamento: 18:27
BARI - Una recente sentenza del Tribunale di Lecce ha sancito la correttezza dell'operato di Acquedotto Pugliese SpA, relativamente alla sospensione del servizio idrico decisa nei confronti di un utente di Squinzano, gravato da una notevole situazione debitoria verso la Societa' di via Cognetti.



I fatti - rende noto un comunicato di Acquedotto Pugliese - risalgono a qualche mese addietro, "quando a seguito delle rituali missive di messa in mora e sollecito e, infine, del formale avviso di sospensione dell'erogazione idrica, in assenza di alcun riscontro da parte del destinatario, l'AQP SpA, attraverso i propri uffici operativi della Macro Area Territoriale di Lecce, si vide costretta ad attivare la procedura prevista nei casi di mancata corresponsione di importi dovuti da parte di clienti morosi".



Il cliente, nell'occasione, ritenne tuttavia di essere stato privato arbitrariamente di un servizio essenziale, qual e' appunto la fornitura idrica, decidendo di fare ricorso d'urgenza all'autorita' giudiziaria, invocando il ripristino immediato del servizio.



"La sentenza emessa dal Tribunale di Lecce fa giustizia, dunque, - sostiene Aqp - di una pretesa priva di ogni fondamento legale, rimarcando la liceita' delle attivita' intraprese dall'Acquedotto Pugliese, a tutela e garanzia del diritto-dovere di garantire ai propri clienti l'utilizzo di acqua potabile, e stigmatizzando il comportamento della controparte, tanto piu' per non essersi avvalsa della facolta' di richiedere all'AQP SpA una rateizzazione delle somme dovute unitamente ad un bonus idrico, come previsto per le fasce piu' disagiate della popolazione".



"Una sentenza - si conclude nel comunicato - del tutto favorevole all'Acquedotto Pugliese SpA, come si evince, vieppiu', dalla condanna inferta al cliente al pagamento delle spese di lite, quantificate in 600,00, oltre le spese accessorie".