Aumenti di stipendio: no del Tar a 153 magistrati della Corte d'Appello di Lecce

Una toga in un'aula di giustizia
Una toga in un'aula di giustizia
di Paola ANCORA
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Lunedì 14 Novembre 2016, 14:15 - Ultimo aggiornamento: 15 Novembre, 02:13
Il Tar di Lecce ha respinto il ricorso presentato da 153 magistrati ordinari della Corte d'Appello di Lecce contro la presidenza del Consiglio dei Ministri, il ministero della Giustizia e quello dell'Economia per chiedere parità di trattamento con i colleghi "più giovani". Al centro della contesa, la legge di modifica dell'ordinamento giudiziario del 2007, norma che ha introdotto nuovi criteri per il calcolo degli stipendi e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio anche dei magistrati.
I 153 ricorrenti hanno principalmente contestato "il mancato riconoscimento del diritto ad anticipare di un anno la decorrenza dell’anzianità della base stipendiale già prevista per il magistrato di tribunale dopo tre anni, ed oggi prevista per il magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità, a tutti i magistrati i quali, al momento dell’entrata in vigore della legge 111 del 2007, avessero maturato 13 anni di anzianità". In seconda battuta, i magistrati hanno sottolineato quello che a loro avviso era un secondo profilo di illegittimità della legge e relativo ai criteri con cui si effettua il conteggio delle classi maturate nel corso del periodo di permanenza nella qualifica e livello stipendiale di “magistrato ordinario dalla prima valutazione” periodo che,  con la spending review del 2007, è passato da otto a nove anni".
I giudici del Tar, però, hanno ritenuto infondanto il ricorso dei magistrati ordinari. Innanzittutto per le "profonde modifiche che la struttura della carriera ha subito" in questi anni e fra le quali va considerata "la modalità di accesso al concorso che oggi si configura - scrive il Tar - come un concorso di secondo grado, differenziandosi rispetto all’assetto previgente. Anche il sistema di progressione economica dei magistrati è stato profondamente modificato, in quanto è venuto meno l’automatismo, secondo cui la carriera si svolgeva e progrediva in base al mero decorso del tempo; nell’attuale sistema, viceversa, le diverse qualifiche si raggiungono soltanto all’esito positivo delle valutazioni quadriennali di professionalità, basate su criteri di capacità, laboriosità, diligenza ed impegno", come previsto proprio dalla legge 111 del 2007, in base alla quale “la valutazione negativa comporta la perdita del diritto all’aumento periodico dello stipendio per un biennio".
Di più. Per il Tar " se si ammettesse, diversamente, un’interpretazione estensiva della norma, si giungerebbe a sostenere che ogni modificazione dello status economico di una categoria del pubblico impiego, legato ad una diversa configurazione dello status giuridico [...] comporti “ora per allora” una rideterminazione del trattamento economico in essere anche per coloro che già appartengono alla categoria medesima e che, nel tempo, hanno seguito un diverso cursus evolutivo, magari contrassegnato anche da istituti più favorevoli, ma non più esistenti (e dunque applicabili) ai nuovi entrati” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1447 cit.)".
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