Morto per l'amianto all'Arsenale, condannato il ministero della Difesa: risarciti gli eredi con 200mila euro

Morto per l'amianto all'Arsenale, condannato il ministero della Difesa: risarciti gli eredi con 200mila euro
Un dipendente dell’Arsenale morì per l’esposizione all’amianto: il Tar ha condannato il ministero della Difesa al risarcimento dei familiari per il danno...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
99,98€
40€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA FLASH
ANNUALE
49,99€
19€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
 
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
SCEGLI ORA

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
SCEGLI ORA
 
ANNUALE
49,99€
11,99€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
2 ANNI
99,98€
29€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 3 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
Un dipendente dell’Arsenale morì per l’esposizione all’amianto: il Tar ha condannato il ministero della Difesa al risarcimento dei familiari per il danno non patrimoniale subito, e il danno biologico e morale terminale. 

I giudici amministrativi del Tar Lecce hanno deciso: condannato il Ministero della Difesa al pagamento di quasi «200mila euro tra spese giudiziarie e risarcimento, interessi e rivalutazione monetaria, agli eredi di un operaio elettronico, radiomontatore ed elettricista dell'Arsenale di Taranto, che ha lavorato per 40 anni in Officine e Navi militari, morto nel 2004 a causa di un mesotelioma, il tumore provocato con certezza dal contatto con l'amianto». La notizia arriva da Luciano Carleo, presidente di Contramianto, la onlus che ha assistito l'azione giudiziaria portata avanti dai familiari del lavoratore, che aveva già ottenuto la malattia professionale Inail e l'accesso al Fondo Vittime Amianto.

«Il Tribunale amministrativo - spiega Carleo - ora ha riconosciuto il danno non patrimoniale subito, danno biologico e morale. Il giudizio ha accertato la responsabilità del datore di lavoro ai sensi del combinato disposto degli articoli 2087 (tutela delle condizioni di lavoro) e 1218 (Responsabilità del debitore) del codice civile». Nella sentenza, afferma il presidente di Contramianto, «emerge che al lavoratore deceduto non risultavano forniti i Dispositivi di protezione, le maschere per la difesa dalle polveri di amianto, nè risulta che il datore di lavoro abbia adottato strumenti idonei ad eliminare le fibre di amianto» Leggi l'articolo completo su
Quotidiano Di Puglia