OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
Tutto il sito - Mese
6,99€ 1 € al mese x 12 mesi
oppure
1€ al mese per 3 mesi
Tutto il sito - Anno
79,99€ 9,99 € per 1 anno
È legittimo per una pubblica amministrazione escludere da un concorso un candidato che non vi abbia potuto partecipare perché positivo al Covid, senza dargli la possibilità di svolgere le prove da remoto o differite. È in sintesi quello che ha spiegato il Tar Puglia in una sentenza con la quale ha rigettato il ricorso di una aspirante "tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" della Asl di Bari.
La vicenda: il bando per tecnico della prevenzione
Il bando, per 60 posti, era stato pubblicato il 20 febbraio 2020.
Il Tar: «Nessuna disposizione idonea a imporre una deroga, neanche in pandemia»
La Asl, però, ha evidenziato che la selezione era mirata "all'assunzione di nuove risorse in ambito sanitario, proprio in ragione delle carenze emerse in costanza del grave stato pandemico". Secondo il Tar, "gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore - si legge nella sentenza - , sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l'assenza del candidato, così escluso dalla selezione" e "non v'è alcuna disposizione di sistema idonea ad imporre una deroga, neanche in ragione dell'intervenuta pandemia da Covid-19". Secondo i giudici, inoltre, "la posizione assunta dalla pubblica amministrazione deve dirsi giustificata dalla particolare tipologia di concorso in esame atteso che, trattandosi di una selezione per l'assunzione di risorse in ambito sanitario, la stessa emergenza sanitaria cagionata dall'infezione da SARS-COVID19 può indubbiamente aver enfatizzato quelle esigenze di celerità nella conclusione della procedura".
Leggi l'articolo completo suQuotidiano Di Puglia