Con la formula «il fatto non sussiste» una attivista No Tap è stata assolta dall'accusa di avere violato il foglio di via che disponeva di non...
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La nave “Castoro Sei” a Brindisi: inizia la posa della sezione sottomarina del gasdotto Tap - VIDEO
Processo a Tap, l'8 maggio la prima udienza. La Regione: «Chiederemo alla multinazionale un risarcimento miliardario»
Gasdotto Tap, a giudizio Elia e le aziende al lavoro sul cantiere. Emiliano: «Finalmente si farà chiarezza»
Nulla di tutto questo poteva essere addebitato ad A.M, 30 anni, di Lizzanello. Tantomeno indice della sua pericolosità - siamo sempre sul fronte della sentenza - sono state le varie partecipazioni alle manifestazioni più violente contro il gasdotto Tap, poiché non viene indicato quale ruolo abbia avuto. Il giudice Sernia ha sostenuto che la necessità di tenere conto della legittimità di quel provvedimento «altrimenti si presterebbe a fungere da strumento di bieca repressione del dissenso, con violazione dei diritti costituzionali di libertà di movimento sul territorio nazionale, riunione pacifica, associazione, espressione del pensiero ed opinione». Che quel foglio di via fosse illegittimo lo hanno sostenuto gli avvocati difensori Francesco Calabro e Giuseppe Milli. Leggi l'articolo completo su
Quotidiano Di Puglia