Sì all’agrifotovoltaico nel Salento, anche il Consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato dalla società trentina

Sì all’agrifotovoltaico nel Salento, anche il Consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato dalla società trentina
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Martedì 12 Settembre 2023, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 13 Settembre, 09:26

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar Lecce (sentenza n. 248/2022): sì all'impianto agrivoltaico nel Salento. Secondo i giudici di Palazzo Spada è illegittimo il diniego di realizzazione di un impianto agrivoltaico in Puglia; nessun contrasto con il PPTR. Una sentenza che conferma la decisione del Tar Lecce, che aveva già annullato il diniego di realizzazione di un impianto agrofotovoltaico previsto in un’area compresa tra i territori di Salice Salentino, Guagnano e San Pancrazio Salentino, potenza massima in immissione pari a 6.660kW. Stando alla sentenza del Tar, erano state riconosciute le specifiche peculiarità rispetto al fotovoltaico tradizionale, riconoscendo come gli impianti di produzione proposti si integrino bene con le produzioni agricole, salvaguardando il territorio.

La sentenza del Consiglio di Stato 

Con sentenza n. 8258 dell’11 settembre, la sezione IV del Consiglio di Stato ha reso definitiva la statuizione con la quale il TAR Lecce, già nel febbraio 2022, con una delle prime pronunce in materia, n. 248/2022, aveva riconosciuto la compatibilità degli impianti agrivoltaici con il PPTR Puglia. L’agrivoltaico rappresenta una nuova tipologia di impianto fotovoltaico, ideato e strutturato in modo da consentire un utilizzo contestuale del suolo su cui sorge l’impianto: l’altezza dei moduli, la loro distanza e un certo tipo di progettazione consentono, invero, di poter coltivare il suolo sottostante l’impianto, in tal modo determinando oltre alla produzione di energia pulita, la contestuale valorizzazione del suolo agricolo e, più in generale, dell’agricoltura.

Il ricorso presentato dalla società

Nel caso di specie, un progetto di tale tenore era stato presentato dalla società HEPV18 partecipata da Heliopolis, Energie e Museum, con sede in Trentino Alto Adige: la Regione Puglia, tuttavia, lo aveva negato eccependo il contrasto del progetto con il PPTR che sconsiglia il fotovoltaico in area agricola nonché una già presente saturazione del territorio. Nel giudizio sull’impugnazione del diniego della Regione Puglia, il Giudice Amministrativo, tanto in primo grado quanto in secondo grado, in accoglimento delle tesi difensive della società, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, ha riconosciuto le specifiche peculiarità dell’impianto agrivoltaico rispetto al fotovoltaico tradizionale e la sua piena compatibilità con l’esigenza di salvaguardare le produzioni agricole, annullando così, in via definitiva, il diniego della Regione Puglia.

Perché il diniego è illegittimo

Tale diniego, secondo il Consiglio di Stato, si pone “in contrasto con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili di recente ribadito anche dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che contemplano anche l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di impianti agrivoltaici, quali tecnologie in grado di affrontare in maniera coordinata le tematiche della produzione agricola sostenibile e quella della produzione energetica da fonti rinnovabili”. 2 Gli impianti agrivoltaici, invero, sono “dotati di sistemi idonei a limitare fortemente il consumo di suolo e soprattutto a garantire la coesistenza delle tradizionali attività agrosilvopastorali tutelate dal PPTR con la finalità di produzione di energia alternativa”.

Pertanto, nel caso di specie, “come correttamente evidenziato dal T.a.r. nella sentenza appellata, la Regione non ha condotto la ponderazione comparativa degli interessi con adeguato approfondimento istruttorio, né ha riportato un congruo percorso motivazionale, idoneo a dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell’impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell’attività di coltivazione agricola e gli elementi di “naturalità” del sito di installazione (come la permeabilità del suolo e la sua irradiazione da parte della luce solare) garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e dunque ad assicurare, attraverso l’integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi”. I profili di presunto contrasto con il PPTR sono stati ritenuti perciò del tutto inconferenti, attesa l’affermata differenza sostanziale e tipologica tra i due impianti, che per il Consiglio di Stato deve essere tenuta in doverosa considerazione anche ai fini della valutazione sul rispetto degli indici di pressione cumulativa finora illegittimamente opposti dalla Regione. La decisione del Consiglio di Stato corrobora e granitica una posizione che era già stata evidenziata negli ultimi anni sul piano legislativo: l’esigenza di incrementare la produzione da fonti rinnovabili, con una particolare attenzione a questa tipologia di impianti che, per le loro particolari caratteristiche, consentono di implementare l’agricoltura unitamente alla produzione di energia pulita. Una sentenza, dunque, capace, per la sua definitività, di dare impulso positivo al settore ed una spinta decisiva in favore di un nuovo modello che veda una significativa integrazione tra produzione di energia pulita e l’agricoltura. 

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