Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Regione Puglia per ottenere l'annullamento delle note del Ministero dell'Ambiente che autorizzavano Tap all'espianto...
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La decisione nel merito. Il Tap è un'opera «dichiarata infrastruttura strategica, di preminente interesse per lo Stato». Quindi, è il Ministero dell'Ambiente il «titolare di una facoltà di controllo, in ordine al rispetto di quanto previsto nel decreto Via» sulla valutazione di impatto ambientale. È questa la motivazione centrale per cui il Tar ha respinto il ricorso. «La verifica finale di ottemperanza alle prescrizioni contenute» nel decreto ministeriale del 2014 che ha «definito positivamente la valutazione di impatto ambientale» compete al Ministero dell'Ambiente, si legge infatti nella sentenza, da poco visibile sul sito della giustizia amministrativa. E sebbene la Regione Puglia sia indicata nel decreto «come ente vigilante, non può escludersi che il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del Mare - riporta l'atto - rimanga titolare di una facoltà di controllo, in ordine al rispetto di quanto previsto nel decreto Via». Leggi l'articolo completo su
Quotidiano Di Puglia