Vietate insegne delle aziende visibili da autostrade. Consiglio di Stato: “Sono pericolose”

Un tratto autostradale
ROMA - Le aziende non possono porre insegne sul tetto della propria attività in maniera che siano leggibili solo dall'autostrada: sarebbero, infatti, da considerarsi...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
99,98€
40€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA FLASH
ANNUALE
49,99€
19€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
 
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
SCEGLI ORA

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
SCEGLI ORA
 
ANNUALE
49,99€
11,99€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
2 ANNI
99,98€
29€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 3 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
ROMA - Le aziende non possono porre insegne sul tetto della propria attività in maniera che siano leggibili solo dall'autostrada: sarebbero, infatti, da considerarsi pubblicitarie e in quanto tali vietate dal Codice della Strada (articolo 23), perché fonte di possibile distrazione per chi si trova alla guida. A chiarire il punto controverso è la quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza numero 4867/17, pubblicata il 23 ottobre. ''Per la sua collocazione (sul tetto dello stabilimento) e il suo concreto orientamento, infatti, la 'insegna' di che trattasi - si legge nella motivazione della decisione - non può avere la funzione prevalente di individuare i locali dell'impresa in favore di chi tali locali deve raggiungere, essendo essa in sostanza leggibile solo da chi percorre l'autostrada''. Deve, quindi, essere rimossa, ''a meno di autorizzazioni dell'ente che gestisce il percorso''.


Nel dare notizia del pronunciamento, il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it,  ricorda che in proposito, era già stato ''chiarito che la nozione di insegna di esercizio va intesa in senso rigorosamente restrittivo, circoscrivendola a quei soli casi in cui serve esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l'attività di impresa''.

Nel caso in oggetto, un'impresa casearia aveva posizionato sul tetto dei propri locali produttivi una scritta con il proprio nome, seguita dalle parole ''latte burro e formaggi'' che, appunto, è stata ritenuta pubblicitaria e, come tale, fonte di pericolose distrazioni per gli automobilisti alla guida sull'autostrada. E' opportuno di ricordare che l'articolo 23 del CdS , al comma 7, vieta qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.

Questo significa, sottolineano da dirittoegiustizia.it, che in tali ambiti ''sono, in sostanza, consentite soltanto le insegne di esercizio, con esclusione quindi dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'Ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti''.


E' il caso di ricordare che, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, l'insegna deve avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. L'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 495 del 1992, la definisce come scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura e installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Leggi l'articolo completo su
Quotidiano Di Puglia