Nardò, nulla la multa fatta con il telelaser: la Cassazione dà ragione all'automobilista

Nardò, nulla la multa fatta con il telelaser: la Cassazione dà ragione all'automobilista
La Corte di Cassazione annulla la multa effettuata con telelaser dalla Polizia Municipale di Nardò, evidenziando come la verifica periodica dell'apparecchio debba...

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La Corte di Cassazione annulla la multa effettuata con telelaser dalla Polizia Municipale di Nardò, evidenziando come la verifica periodica dell'apparecchio debba essere sempre convalidata da laboratori accreditati. 

Il documento: 

ord. cassazione telelaser nardò 24212-21 apparecchio certicazione valida taratura_08200439.pdf

Può essere annullata, dunque, la multa per eccesso di velocità rilevata con l'apparecchio telelaser se la prova della verifica periodica non è convalidata da un laboratorio accreditato. Non solo: la corte d'appello di Lecce - hanno stabilito i giudici della Suprema Corte - non può ammettere il nuovo certificato, anche se valido, se il Comune di Nardò non prova di non averlo potuto proporre in primo grado per causa a esso non imputabile. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione con l'ordinanza 24212/21 depositata oggi.

Un automobilista ha proposto opposizione contro una multa per eccesso di velocità rilevata con un apparecchio telelaser. Secondo l'uomo la documentazione prodotta in primo grado dall'ente non era sufficiente a comprovare la verifica periodica di funzionalità e taratura dell'apparecchiatura utilizzata. In particolare, la dichiarazione era stata rilasciata da una società che non figurava tra i soggetti abilitati alla prescritta verifica. Non solo. L'automobilista è ricorso in Cassazione denunciano il fatto che la corte ha respinto il gravame sulla base di un nuovo documento, questa volta convalidato da un laboratorio accreditato, prodotto dal Comune di Nardò per la prima volta in grado d'appello.

Per il Palazzaccio il motivo è fondato. «Secondo la Suprema corte, infatti - evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” - si è configurato l'error in procedendo perché nel giudizio di appello è vietata l'ammissione di nuovi mezzi di prova, senza che assuma rilevanza l'indispensabilità degli stessi. Ma rimane la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile. Cosa che, nella specie, non ha fatto il Comune».

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Quotidiano Di Puglia