Il passaggio a miglior vita e la stretta dell’Inps fanno diminuire il numero di pensioni e indennità erogate da Inps in favore degli invalidi civili, ma in...
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Nel dettaglio. I ciechi sono 2.575 di cui: 625 ciechi assoluti che percepiscono, mediamente, una pensione mensile 314,45 euro; 862 ciechi parziali con un assegno medio mensile pari a 286,31 euro; 1.088 ciechi parziali con un grado di diottria in entrambi gli occhi che hanno un trattamento medio di 209,47 euro. Sempre per la cecità l’Inps eroga 919 indennità di accompagnamento di importo medio pari a 914,46 euro al mese.
I pensionati sordomuti sono 228 e percepiscono 288,73 euro al mese; 620 beneficiano dell’indennità di comunicazione (media 256,20 euro). La partita più grossa è quella dell’inabilità al lavoro: le pensioni sono 10.836 per 289,88 euro mensili in media; le indennità di accompagnamento agli invalidi totali sono 39.174. Ai 10.930 invalidi parziali si riconoscono 289,91 euro, a cui si aggiungono 159 indennità di accompagnamento (media mensili 516,32 euro). Chiudono il conto le 2.069 indennità per i minori diversamente abili (media mensile 292,84 euro).
«Riguardo agli assegni di invalidità – puntualizza Stasi – è bene ricordare che rappresentano una misura assistenziale a favore di coloro ai quali è stata riconosciuta un’invalidità tra il 74 e il 99%, con una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa dell’infermità fisica o mentale. L’assegno è subordinato a particolari limiti di reddito e consente di poter ottenere, dunque, un sostegno economico. L’entità e la misura del beneficio economico è proporzionato alla gravità dell’invalidità. Ne hanno diritto i lavoratori dipendenti; gli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); gli iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria».
E poi Stasi ricorda i requisiti necessari ad ottenere una pensione di invalidità per gli inabili al lavoro: «Tra i requisiti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale; almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda; non svolgere alcuna attività lavorativa: in questo caso non bisogna più iscriversi alle liste di collocamento, ma bisogna presentare ogni anno all’Inps una dichiarazione sostitutiva che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa. Riguardo al rinnovo, il beneficiario può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione». Leggi l'articolo completo su
Quotidiano Di Puglia