Se i genitori hanno l’obbligo di mandare i figli a scuola fino al compimento dei 16 anni, non sono previste sanzioni penali per la violazione di questo decreto legislativo....
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In altri termini, il legislatore non ha previsto conseguenze sul piano penale per la violazione dell’obbligo di istruzione. Nemmeno con le ultime tre modifiche del 2003, del 2007 e del 2010. Non è reato lasciare i figli a casa e non mandarli alle scuole medie. Anche se persiste l’obbligo.
Se n’è discusso a Lecce nel processo nato dall’inchiesta della Procura, sulla segnalazione partita dal dirigente dell’istituto comprensivo di Trepuzzi. Siamo nel 2015, il preside mise al corrente i Servizi sociali ed i carabinieri delle assenze prolungate di un ragazzo che frequentava allora la seconda Media.
Il fascicolo finì in Procura per poi trovare come sede di competenza il giudice di pace. Il processo si è concluso nei giorni scorsi ed ha visto accusa e difesa chiedere l’assoluzione dell’imputata. Per ragioni diverse, tuttavia: il viceprocuratore onorario (vpo) Antonella Pasquino ha ritenuto prioritarie le difficili condizioni di vita della famiglia dell’imputata. Madre di dieci figli, con abitazione di Casalabate dove non c’era il servizio di bus scolastico per Trepuzzi. Come avrebbe potuto fare la donna ad accompagnare ed andare a riprendere ogni giorno il figlio a scuola? Per questo il vpo ha chiesto l’assoluzione per lo stato di necessità.
“Il fatto non è più previsto dalla legge come reato”, è la formula invocata dal legale dell’imputata, l’avvocato Christian Quarta, dopo aver depositato la sentenza della Corte di Cassazione che ha assolto una coppia di coniugi finita sotto processo con la stessa e condannata in primo grado.
Sentenza, quella prodotta dalla difesa, citata dal giudice di pace di Lecce: «La Cassazione, con sentenza in esame, rammenta come in passato la giurisprudenza si fosse orientata nel senso di ritenere penalmente rilevante l’inadempienza all’obbligo scolastico, relativo alla scuola secondaria di primo grado. Ossia, alla scuola Media inferiore. Mentre l’ipotesi dell’inosservanza dell’obbligo di istruzione superiore restava esclusa dall’area dell’illecito, non essendo prevista un’espressa sanzione penale. La Cassazione conclude ritenendo ormai definitivamente superato l’orientamento espresso dalla dottrina più tradizionale, secondo la quale l’articolo 731 (del codice penale, ndr) contiene l’inosservanza di un generico obbligo di istruzione minorile. La tesi più recente, affermata anche dalla prevalente giurisprudenza, ritiene che l norma sia posta a presidio dello specifico obbligo di istruzione elementare».
Questo orientamento ha fatto sì che la madre finita sotto processo con l’accusa di non aver fatto frequentare le scuole Medie al figlio, fosse assolta “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Lo è, invece, per la sola scuola elementare. Lo ha voluto il legislatore, senza prevedere conseguenze sul piano penale oggi che da più parti e per le questioni più disparate si vuole dare alle sanzioni penali il valore di deterrente. Leggi l'articolo completo su
Quotidiano Di Puglia