Illegittime le tariffe della tassa sui rifiuti applicate per il 2015 agli alberghi di Brindisi. A deciderlo, dopo una lunga battaglia giudiziaria, è stato il Tar di Lecce...
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In particolare, gli albergatori sostenevano illegittimo il piano finanziario posto a base delle tariffe Tari, «in quanto manca di qualsiasi richiamo ai dati di consuntivo della pregressa annualità, agli scostamenti rilevati tra i costi previsti nel 2014 e quelli realmente sostenuti nel 2015». Scostamento di costi pari al 12,99 per cento e che gli albergatori definiscono «elevatissimo».
E ancora che il contributo ministeriale è stato maggiore di 30mila euro rispetto a quanto calcolato, che mancano dai calcoli i proventi da raccolta differenziata ed in particolare i contributi Conai.Ma soprattutto, sottolineano da Federalberghi, «nella relazione del gestore non si dà atto della ripartizione dei costi del servizio tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche e non viene riportato il metodo o le procedure per suddividere le utenze tra le due macrocategorie». Il richiamo alle percentuali del 55 per le utenze domestiche e del 45 per quelle commerciali, sostengono, «è privo di qualsivoglia riscontro istruttorio». Per non parlare del fatto che la stessa tariffa Tari è applicata agli alberghi con ristorante ed a quelli senza, i quali evidentemente producono molti meno rifiuti dei primi.
Contestazioni che i giudici hanno condiviso quasi completamente. Innanzitutto nella parte nella quale «si deduce l’illegittimità del piano finanziario sotto il mancato rispetto delle previsioni di legge che prescrivono una determinazione delle tariffe avendo riguardo anche ai costi sostenuti nell’anno precedente». La norma, infatti, prevede «l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni».
Nel piano finanziario redatto dal Comune, invece, «manca del tutto il riferimento all’anno precedente». Di conseguenza, «non vi è alcuna motivazione in ordine alle circostanze che hanno portato a redigere un piano finanziario con degli scostamenti rispetto all’anno precedente che hanno determinato un aumento del costo pari al 12,99 per cento».
Altro punto sul quale i giudici concordano è l’errore nel calcolo dei contributi ministeriali. Una sottostima «senza alcuna motivazione» che ha portato «la somma di circa euro 30mila a carico dei contribuenti». Ingiustamente, dunque.
Infine, una critica al consiglio comunale e all’amministrazione allora in carica ma che resta valido anche per l’attuale ed, eventualmente, per le prossime. «L’approvazione del piano finanziario, ivi incluso il piano tariffario, redatto dal gestore del servizio - sottolineano i giudici amministrativi - non può essere frutto di acritico recepimento da parte dell’organo assembleare del Comune. Il consiglio comunale è chiamato, pertanto, a delineare le coordinate programmatiche della fiscalità locale, della quale la Tari costituisce parte preponderante, sulla base di una adeguata ponderazione di elementi valutativi la cui disamina non può essere devoluta in toto al gestore del servizio, pur essendo questo in possesso di cognizioni tecniche». Leggi l'articolo completo su
Quotidiano Di Puglia