Torre Quetta, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso degli ex gestori

Torre Quetta, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso degli ex gestori
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso della società «Il Veliero», ex gestore della spiaggia barese di Torre Quetta, dando ragione al...

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Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso della società «Il Veliero», ex gestore della spiaggia barese di Torre Quetta, dando ragione al Comune di Bari e al comando generale della Guardia di Finanza sulla «accertata violazione degli obblighi relativi alla sicurezza della balneazione».

La richiesta: revoca della decadenza della concessione

Con il ricorso, la società - sulla quale pende anche un contenzioso giudiziario legato ad una interdittiva antimafia (annullata con rinvio dalla Cassazione) - chiedeva la revocazione della sentenza con la quale gli stessi giudici di Palazzo Spada nel dicembre 2020 avevano confermato la decisione del Tar Puglia che aveva riconosciuto la legittimità del provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima. Secondo il Consiglio di Stato non c'è stato alcun «errore» nella precedente sentenza, spiegando che «lungi dall'omettere l'analisi della questione dell'oggetto del titolo concessorio e della disciplina dettata in relazione ad esso dall'ordinanza della Capitaneria, risulta averla attentamente esaminata ed espressamente valutata» con riferimento agli «obblighi di sicurezza a carico dei titolari di strutture balneari», alla «mancanza di idonei natanti a remi completi delle dotazioni di sicurezza previste» per il «servizio di presidio e salvamento a mare». Inoltre il gestore «era tenuto alla segnalazione del limite delle acque destinate alla balneazione mediante gavitelli di colore rosso o arancione come pure del limite delle acque sicure mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco» e «anche la violazione di tale obbligo risulta accertata e contestata nel verbale della Capitaneria di porto».

I giudici, precisando che «la revocazione, nell'ambito del processo amministrativo, è un rimedio eccezionale che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio», hanno anche condannato la società alle spese processuali, quantificate in complessivi 6mila euro. 

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Quotidiano Di Puglia