«Covid, la salute pubblica è prevalente». Il Tar boccia il ricorso del finanziere no-vax

«Covid, la salute pubblica è prevalente». Il Tar boccia il ricorso del finanziere no-vax
Il Tar Puglia ha rigettato il ricorso di un finanziere addetto ai servizi di vigilanza doganale nel porto di Bari, sospeso dal lavoro il 3 gennaio perché non vaccinato...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
99,98€
40€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA FLASH
ANNUALE
49,99€
19€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
 
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
SCEGLI ORA

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
SCEGLI ORA
 
ANNUALE
49,99€
11,99€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
2 ANNI
99,98€
29€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 3 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno

Il Tar Puglia ha rigettato il ricorso di un finanziere addetto ai servizi di vigilanza doganale nel porto di Bari, sospeso dal lavoro il 3 gennaio perché non vaccinato contro il Covid. Nel ricorso il militare evidenzia «l'illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica», la «inefficacia profilattica dei sieri genici sperimentali impropriamente definiti 'vaccini anti-Covid'» e la conseguente «discriminazione» del lavoratore. Secondo i giudici «il ricorso è infondato» perché «la previsione dell'obbligo vaccinale anche per il personale di polizia si colloca razionalmente tra le misure introdotte dal legislatore per assicurare lo svolgimento dell'attività in condizioni tali da ridurre al massimo il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica, in quanto in grado di incentivare l'estendersi della pandemia».

La ratio della decisione

«L'ingerenza nella vita privata, che l'obbligo vaccinale sicuramente realizza - si legge nella sentenza - , può giustificarsi ove persegua un obiettivo legittimo, senz'altro rinvenibile nella protezione della salute collettiva e in particolare di quella di chi si trovi in stato di particolare vulnerabilità». Secondo i giudici, inoltre, «la volontà di praticare proprie convinzioni ideologiche, etiche o religiose non può affermarsi sino ad invadere il labile confine che tutela diritti fondamentali della collettività e individuali al tempo stesso, come nella specie la salute pubblica e l'istruzione scolastica, quali fini perseguiti dal legislatore nelle forme ritenute più opportune per garantire il rispetto di principi costituzionali quali l'uguaglianza e la solidarietà». «In tale quadro - prosegue la sentenza - la sospensione dalla retribuzione costituisce una conseguenza naturale dal mancato servizio prestato» e «proprio la mancata risoluzione del rapporto di servizio conferma che il legislatore ha adottato una soluzione bilanciata che media tra il contenimento della pandemia e la tutela del lavoro». Del resto «il depotenziamento degli strumenti» come il green pass, «con la campagna vaccinale ancora in corso e nell'attuale fase non del tutto superata di emergenza pandemica», creerebbe - concludono i giudici - «un vuoto regolativo capace di produrre gravi conseguenze sul piano della salvaguardia della salute dei cittadini, la grande maggioranza dei quali, peraltro, ha aderito alla proposta vaccinale e ha comunque ottenuto la certificazione verde».

Leggi l'articolo completo su
Quotidiano Di Puglia