Consorzi di bonifica, cartelle annullate. I giudici: nessun beneficio

La decisione della società che si occupa della riscossione

Consorzi di bonifica, cartelle annullate. I giudici: nessun beneficio
di Donato NUZZACI
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Sabato 2 Settembre 2023, 05:00

Stop alle cartelle: annullate due ingiunzioni di pagamento inviate dal Consorzio di Bonifica dell’Arneo dopo altrettante sentenze dei giudici. È l’ultimo colpo di scena nel lungo tira e molla tra strutture consortili e proprietari consorziati, che continua da anni nelle aule giudiziarie e non sembra rallentare a pochi mesi dall’attivazione del previsto consorzio unico Centro-Sud Puglia, che da gennaio assorbirà le quattro strutture oggi commissariate nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto.
Stavolta, l’iniziativa è stata adottata in autotutela dalla Creset spa, società concessionaria per la riscossione dello stesso Consorzio Arneo, la quale l’altro giorno ha preso atto delle sentenze di primo grado che nel 2022 - a seguito delle eccezioni di diritto e di merito sollevate dell’avvocato Maurizio Villani - avevano totalmente annullato i solleciti di pagamento per mancanza del beneficio diretto: in particolare una ingiunzione di 2.638 euro e l’altra di 1.937 euro, fatte recapitare ad una società immobiliare di costruzioni di Campi Salentina e al proprietario di un terreno agricolo residente a Brindisi. 

Si tratta di due controversie per i tributi del 2015

«Si tratta di due controversie tributarie relative a ingiunzioni di pagamento per l’anno 2015 per il Consorzio di bonifica Arneo - spiega l’avvocato Villani -.

Alla luce di due interessanti sentenze della Commissione tributaria provinciale di Lecce e della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Lecce, la Creset ha proceduto ad annullare questi provvedimenti. Nei confronti delle sentenze di primo grado, il Consorzio Arneo aveva proposto due ricorsi in appello, che ora devono intendersi definiti per cessata materia del contendere».

Le sentenze: nessun beneficio per i contribuenti

 

Nella prima sentenza la Corte di Giustizia tributaria di I grado, sezione quinta, entrando nel merito dei concreti vantaggi derivanti dalle opere dei consorzi sui fondi per i quali è stato richiesto il pagamento, ha preso atto che «il ricorrente ha dato la prova attraverso la depositata consulenza di parte che nessun vantaggio derivi ai propri fondi da parte del Consorzio resistente. Documentato lo stato di abbandono delle opere irrigue di distribuzione e raccolta delle acque che riguardano i fondi del ricorrente», si legge nella sentenza, la Corte ha ritenuto che «gli accertamenti condotti dal consulente di parte sono probanti perché si riferiscono ad uno stato dei luoghi immutato per tutto il periodo per il quale si chiede il tributo (2015). Ed è provato dalla consulenza tecnica di parte che dà conto delle lagnanze del ricorrente e specifica che sui fondi interessati non esiste alcuna opera di cui al tributo 630 (quello richiesto) né sono state fatte attività corrispondenti da parte del Consorzio. È difficile, quindi, ipotizzare che nel caso in esame si siano realizzati vantaggi concreti per i fondi in questione e loro conseguente aumento di valore», ha scritto la Corte di primo grado accogliendo il ricorso e spalancando così le porte all’annullamento dell’avviso di pagamento. 
Nella seconda sentenza, la Commissione tributaria provinciale di Lecce, sezione terza, ha preso atto della perizia giurata depositata dal ricorrente, «le cui contestazioni non appaiono contrastate da rilievi puntuali concernenti la lamentata assenza di beneficio diretto ai fondi di proprietà». 
Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di «importanti precedenti che denotano come il Consorzio abbia preso atto della validità delle ragioni dei contribuenti che hanno da sempre eccepito la carenza di benefici sui propri fondi in relazione alle attività dei consorzi di bonifica e che dovrebbero spronare tutti, in primis la politica regionale, sulla necessità di attivare ogni procedura necessaria per annullare tutte le ingiunzioni riferibili ai consorzi, evitando così inutili e gravosi contenziosi per dei contributi che appaiono alla generalità dei cittadini come assurdi e odiosi balzelli la cui ragion d’essere non è pacificamente compresa». 
Sta per finire dunque una nuova estate “calda” per le strutture consortili che hanno ripreso dopo l’emergenza covid il servizio di riscossione coattiva. Gli enti hanno disposto l’emissione dei tributi 630 e 648, compreso l’anno 2023, «al fine di effettuare un riallineamento dei procedimenti consortili».

Il consorzio determinato a recuperare tutti i pregressi

«Stiamo svolgendo tutte le procedure per passare al consorzio unico e quindi dobbiamo emettere i ruoli pregressi fino al 2023, con il primo invio in maniera bonaria, successivamente, in caso di mancato pagamento, con raccomandata e per ultimo mediante l’ingiunzione», ha spiegato Vito Caputo direttore generale dei consorzi Ugento Li Foggi e Arneo. In qualche caso si è verificato anche il pignoramento dello stipendio o della pensione in caso di omesso pagamento dei contributi di bonifica, come hanno segnalato a Quotidiano settimane fa alcuni proprietari di immobili, i quali si sono visti notificare una comunicazione di iscrizione a ruolo di un pignoramento presso il Tribunale leccese. Il pignoramento nei confronti del terzo debitore Inps Lecce si è così riversato sull’assegno pensionistico del debitore per una somma di poco più di 200 euro.

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