Autovelox di Galatina, multato sette volte in due mesi: verbali annullati

L'autovelox di Galatina
L'autovelox di Galatina
di Mattia CHETTA
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Giovedì 7 Dicembre 2023, 05:00 - Ultimo aggiornamento: 9 Dicembre, 13:00

Assenza di certificazione della perfetta funzionalità dell’autovelox posizionato lungo la Statale 101, all’altezza di Galatina, e mancanza di opportuna segnaletica. Così la giudice di pace di Lecce, Veneranda Cerfeda, stralcia 7 verbali comminati dalla Polizia locale di Galatina accogliendo il ricorso dell’avvocato Giuseppe Pede. “Graziato” dalla giudice, dunque, l’automobilista che in due mesi – dal 19 giugno al 19 agosto 2023 – si è visto recapitare a domicilio sette verbali per aver presumibilmente infranto il limite di velocità di 90 km/h imposto lungo la direttrice che collega Lecce a Gallipoli, nel tratto di strada lungo il quale a monitorare sul rispetto dei limiti è il rilevatore di velocità attivato il 30 gennaio scorso

Le motivazioni 

A spingere la giudice ad annullare i verbali il fatto che la parte resistente, ovvero il Comune di Galatina, non abbia fatto pervenire alcuna documentazione che attestasse l’omologazione dell’autovelox attivato il nonché il suo corretto ed effettivo funzionamento. La presentazione “solo parziale”, come si legge nella sentenza, della documentazione relativa all’intera procedura di elevazione dell’illecito sanzionato, è stata ritenuta dalla giudice «comunque priva della certificazione di omologazione specifica». E ancora, la carenza di atti necessari a dimostrare «la pubblicità e conoscibilità della segnaletica relativa all’utilizzazione dell’apparecchiatura elettronica proprio sul tratto di strada interessato, oltre che della esistenza della medesima segnaletica». «Nel caso di specie – si legge ancora nella sentenza – non essendo stata l’apparecchiatura utilizzata debitamente omologata, ma solo approvata, i suoi risultati non possono essere utilizzati ai fini della contestazione delle violazioni di cui all’articolo 142 del Codice della Strada non vi è prova certa sulla responsabilità dell’opponente nel caso di specie, quindi, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi eccepiti dall’opponente, il ricorso merita accoglimento». 
«Siamo soddisfatti – ha commentato l’avvocato Pede –.

Ancora una volta l’ente opposto non ha fornito alcuna prova in merito al corretto funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata, in netto contrasto con il dettato normativo. Il giudice di pace, inoltre, richiamando copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha dichiarato l’illegittimità dei verbali impugnati anche per l’assenza di idonea segnalazione dello strumento di rilevazione». L’occhio elettronico, annunciato nel 2020 a seguito del decreto prefettizio del luglio 2019, era stato installato soltanto un anno fa a seguito di alcuni ricorsi che avevano rallentato l’iter. E attivato il 30 gennaio scorso. A richiederne l’installazione ad Anas e Prefettura di Lecce l’amministrazione dell’ex sindaco Marcello Amante e seguita successivamente dall’attuale amministrazione del primo cittadino Fabio Vergine, difendono la scelta. Più volte, infatti, da Palazzo di Città si è inteso tutelare la decisione pur di controllare e prevenire i comportamenti di guida considerati a rischio su diversi tratti stradali, giunti troppo spesso alla ribalta delle cronache in cui l’imprudenza o il mancato rispetto dei limiti di velocità sono state cause di incidenti anche mortali.

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