Studentessa bocciata a settembre, i genitori ricorrono al Tar: «Verbali lacunosi e bocciatura con tre insufficienza gravi»

Studentessa bocciata a settembre, i genitori ricorrono al Tar: «Verbali lacunosi e bocciatura con tre insufficienza gravi»
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Domenica 4 Febbraio 2024, 19:03

Studentessa bocciato a settembre, i genitori ricorrono al Tar. L’indicazione del P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), secondo cui la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in presenza di una situazione di insufficienza grave (voto inferiore a 5) in tre discipline o di insufficienza non grave (voto pari a 5) in più di tre materie, è dettata “in linea di massima” ed è un criterio di valutazione pertinente allo scrutinio da svolgersi alla conclusione dell’anno scolastico, nel mese di giugno, e non allo scrutinio differito dopo le prove di recupero e prima dell’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico. Lo ha sentenziato la IV Sezione del Tar Veneto il 17 gennaio 2024, come pubblicato da Orizzonte Scuola. 

I dubbi genitori

I genitori di un’alunna di Liceo Linguistico, esponevano al Tar che il rendimento della stessa, nel corso dell’anno, era stato nel complesso positivo, risultando insufficiente, al termine del primo quadrimestre, in tre materie, e che in prosieguo d’anno, l’insufficienza in matematica era stata recuperata, sicché lo scrutinio era stato sospeso per due sole materie. Nonostante la mancata predisposizione di corsi di recupero e la mancata predisposizione di indicazioni per lo studio autonomo, la ragazza si era preparata e si era presentata con fiducia a sostenere le relative prove. Dalla consultazione dei risultati, l’alunna e i suoi genitori avevano appreso che non era stata ammessa alla classe successiva

L'accesso agli atti

Con comunicazione via Pec, i genitori avevano chiesto l'accesso agli atti del procedimento, confidando nell’urgente riscontro onde poter proporre entro il termine di 15 giorni il reclamo previsto in via amministrativa. Poiché l’istanza era rimasta priva di riscontro, avevano sollecitato l’evasione, sottolineandone il carattere di urgenza. Solo il 6 ottobre la scuola aveva riscontrato l’istanza di accesso, spedendo copia della documentazione da cui era stato possibile desumere le ragioni della bocciatura e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove. Dall’esame della documentazione, era emerso che gli atti recavano una verbalizzazione lacunosa, sia quanto alla composizione della commissione, sia quanto allo svolgimento delle prove, sia per il dettaglio del procedimento di formazione dei voti, con conseguente, manifesta inattendibilità della valutazione.

Per i genitori risultava disattesa la prescrizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, giusta la quale la mancata ammissione all’anno successivo avrebbe potuto essere disposta solo a fronte di una insufficienza grave in almeno tre materie, o di una insufficienza non grave in oltre tre materie.

Il Tar

Nel rigettare il ricorso, il Tar ha ribadito che il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti adottati dall’amministrazione scolastica in punto di non ammissione alla classe successiva, di non ammissione all’Esame di Stato, di esito negativo di quest’ultimo e di attribuzione del voto finale all’esito di un ciclo scolastico, incontra i limiti propri del sindacato di legittimità sulla discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione, non rientrando la materia tra quelle sulle quali il giudice amministrativo ha giurisdizione anche in merito. Riguardo al caso di specie, il Collegio ha osservato che non persuade l’argomentazione dei genitori, nella quale si risolve la principale doglianza a sostegno dell’impugnativa, secondo la quale il giudizio di non ammissione formulato dal Consiglio di Classe, in sede di scrutinio delle prove di recupero nelle due materie, sarebbe in contrasto con la prescrizione del P.T.O.F., alla cui stregua la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in presenza di una situazione di insufficienza grave (voto inferiore a 5) in tre discipline o di insufficienza non grave (voto pari a 5) in più di tre materie, trattandosi non solo di in una indicazione dettata “in linea di massima”, come può leggersi nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ma soprattutto di un criterio di valutazione pertinente allo scrutinio da svolgersi alla conclusione dell’anno scolastico, nel mese di giugno, e non allo scrutinio differito nel caso, come avvenuto nella vicenda de qua, di insufficienze accertate in alcune materie e per le quali, durante lo scrutinio finale del mese di giudizio, siano stati disposti la sospensione del giudizio e lo svolgimento di prove di recupero prima dell’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico. Diversamente opinando, come ha efficacemente replicato la difesa erariale, “qualsiasi studente con giudizio sospeso per insufficienza in due materie dovrebbe poi essere automaticamente promosso a fine agosto indipendentemente dall’esito delle prove o, addirittura, anche se assente alle prove stesse”.

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