Bari e multiproprietà: il club non si ferma e presenta il ricorso. Sarà battaglia: De Laurentiis pronto ad andare al Tar

Bari e multiproprietà: il club non si ferma e presenta il ricorso. Sarà battaglia: De Laurentiis pronto ad andare al Tar
di Giuseppe ANDRIANI
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Venerdì 20 Maggio 2022, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 17 Febbraio, 19:39

Multiproprietà, il Bari non si ferma. Anzi. Aurelio e Luigi De Laurentiis, tramite l'avvocato Grassani, presenteranno in giornata il ricorso contro la prima sentenza, che aveva visto la Filmauro perdente, per il nodo della proprietà di più club. Una vicenda complicata, ma allo stesso tempo lineare: i DeLa avevano già presentato ricorso contro la modifica delle Noif, da parte della Figc, che impone la cessione di una delle due società (Bari o Napoli, nello specifico) entro il 30 giugno 2024. La contestazione è la seguente: quando la famiglia De Laurentiis, tramite la Filmauro, ha acquistato il Bari era permesso avere due club in due categorie diverse (non nella stessa, ndr), dal giugno 2024 non lo sarà più. Il processo, nell'ambito della giustizia sportiva, si muove contro la modifica della norma, in corsa, e contro il fatto che così entrambi i club, in particolare quello che verrà ceduto (con molta probabilità il Bari...), perdono valore di mercato, essendoci tempi stringenti. Oggi il ricorso e poi l'udienza a giugno per il secondo grado di giustizia sportiva. Ma il legale Grassani ha già assicurato la volontà di voler andare oltre, eventualmente anche al Tar, se la battaglia in sede di giustizia sportiva dovesse essere persa.

Bari e multiproprietà: le motivazioni della prima sentenza

Uno stralcio delle motivazioni del Tribunale Federale Nazionale per aver respinto il ricorso del Bari in primo grado: «Non può dirsi che il provvedimento, per cui oggi è controversia, abbia violato il legittimo affidamento (il principio e il precetto di dettaglio fatti propri della delibera erano già iscritti nell’ordinamento federale - tanto da far lecitamente dubitare dello stesso interesse alla base dell’incoata azione, il cui positivo esito comunque osterebbe alla ‘multiproprietà’ del ricorrente); né che sia stato irragionevole (è, piuttosto, ragionevole il bilanciamento, contenuto nella delibera, tra l’interesse generale e le posizioni acquisite, invero prive di copertura positiva); né che sia immotivato (basti leggere il verbale del Consiglio Federale del 30 settembre 2021, agli atti, p. 3: “la proposta di modifica del nuovo art. 16 bis delle NOIF […] ribadisce il principio già previsto dall’art. 7, comma 7, dello Statuto Federale, per effetto del quale è vietata ogni forma di partecipazione, di qualunque entità (anche lo 0,1%) in più società professionistiche”; “[…] ritiene che la bozza in esame rappresenti un atto di grande rigore e chiarezza; inoltre si concede il tempo per risolvere positivamente la partecipazione.

La modifica si muove nel senso di valorizzare il merito del Campionato e della competizione sportiva”); né che abbia vulnerato gli ulteriori principi, evocati da parte ricorrente nei motivi sub nn. 4 e 5 del ricorso (ferme le misure - di cui si è detto - a tutela delle scelte imprenditoriali, appieno consentite dall’orizzonte temporale delineato nella delibera, la libertà di iniziativa economica non è, nel contesto sportivo, un valore assoluto, ma subordinato piuttosto alla preminente garanzia di correttezza e regolarità delle competizioni, promosse dall’intervento normativo per cui oggi è controversia)»

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