Xylella, modificata la legge regionale. Si cambia su abbattimenti, aree delimitate e monitoraggi

Xylella, modificata la legge regionale. Si cambia su abbattimenti, aree delimitate e monitoraggi
di Maria Claudia MINERVA
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Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:00 - Ultimo aggiornamento: 12:39

Norme più chiare, snelle e soprattutto più efficaci nella lotta alla xylella. Il Consiglio della Regione Puglia ha approvato all’unanimità il disegno di legge contenente le modifiche ed integrazioni alla legge numero 4 del 2017 che riguarda la gestione della batteriosi. Si tratta di modifiche nate dalla necessità di adeguare la normativa regionale alla normativa europea e nazionale per gestire meglio gli interventi legati alla fitopatia.

Le modifiche

Innanzitutto la modifica all’articolo 3 “Definizione della zona delimitata” (cioè una zona ritenuta infetta più l’area cuscinetto), stabilendo che «si può prevedere con la revoca della delimitazione di quell’area se, sulla base delle indagini condotte, sia possibile concludere, in conformità con la normativa, che l’organismo nocivo specificato è stato eradicato e non vi è alcun rischio di ulteriore diffusione». Un cambio che consente di poter modificare le aree demarcate in base al grado di infezione e di "liberarle" se non c'è più il batterio.
L’altra modifica riguarda l’articolo 4 “Ispezioni e monitoraggio”, comma 2, con sui si adegua la norma regionale alla normativa di riferimento comunitaria e nazionale. Inoltre, l’emendamento al comma 3 prevede che l’attuazione del piano di monitoraggio avvenga attraverso indagini ufficiali condotte dal Servizio fitosanitario regionale, direttamente o per delega. È stato anche stabilito che il personale impegnato nell’attività ispettiva operi secondo linee guida adottate dal Servizio fitosanitario regionale e che possa accedere ai fondi anche in assenza del proprietario/conduttore purché munito di apposito tesserino di riconoscimento. Inoltre viene anche specificato che il monitoraggio consiste nel prelievo di campioni per le relative analisi per rilevare la presenza dell’organismo specificato e che i campioni prelevati devono essere analizzati esclusivamente presso laboratori designati dal Servizio fitosanitario regionale. Non solo. È stato  pure stabilito che il Servizio fitosanitario regionale, nell’ambito del piano di monitoraggio, conduca al momento opportuno ispezioni annuali nelle aree delimitate. Le indagini sono condotte secondo criteri statisticamente attendibili e in funzione dei fattori di rischio di diffusione di xylella.

La proposta di modifica al comma 5 del medesimo articolo prevede che nelle aree indenni le indagini devono concentrarsi in aree considerate a maggiore rischio di infezione. 

Cosa cambia per gli abbattimenti

Molto importante la modifica al comma 3 dell’articolo 5 “Misure di eradicazione”, che elimina il riferimento ai 100 metri entro cui abbattere obbligatoriamente le piante (ora sono 50), adeguandosi a quanto già stabilito dal regolamento comunitario. Cosa accade in virtù di questa modifica? Subito dopo aver individuato una pianta infetta, il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione delle piante infette e di quelle suscettibili. La proposta di modifica al comma 4 prevede che la rimozione delle piante sia effettuata con tutte le precauzioni necessarie e che sia organizzata in base al livello di rischio rappresentato da tali piante e in relazione al ciclo del vettore. Nel caso in cui il proprietario dovesse opporsi, la pianta infetta verrà isolata dal contesto esterno con protezioni meccaniche, quali incappucciamento degli alberi. La protezione sarà accompagnata da idonea potatura e dalle operazioni necessarie per la lotta al vettore conosciute e potenziali
Modificato anche l’articolo 6 “misure di contenimento”, stabilendo che nelle aree in cui si applicano le misure di contenimento, il Servizio fitosanitario regionale, disponga la rimozione immediata di tutte le piante risultate infette sulla base delle indagini svolte. Per proteggere, poi, l’inestimabile pregio culturale e paesaggistico degli ulivi monumentali è stato modificato l’articolo 8. per cui non si procederà alla rimozione delle piante non infette in deroga a quanto stabilito all’articolo 5 purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente. Infine, per tutelare i vivai e i poli vivaistici presenti nelle zone delimitate, la Regione consente gli spostamenti delle piante se effettuati in conformità delle leggi vigenti.

Il nuovo Piano d'azione

«Grazie a queste modifiche avremo un approccio più snello nelle lotta alla xylella - ha spiegato l’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia - perché ora opereremo con Bruxelles al nuovo Piano straordinario di contenimento della batteriosi. Fatta la norma ora convocherò il Comitato scientifico per aggiornare il nuovo Piano di azione e contrasto».

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