Scuole chiuse, anche il Tar lascia la scelta ai genitori: in vigore l'ultima ordinanza regionale. Leggi il provvedimento

Scuole chiuse, anche il Tar lascia la scelta ai genitori: in vigore l'ultima ordinanza regionale. Leggi il provvedimento
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Giovedì 19 Novembre 2020, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 19:40

Il Tar di Bari “congela” l'attuale situazione delle scuole di Puglia: scelta ai genitori, se mandare i figli a scuola in presenza o tenerli a casa, in Dad. Tecnicamente, i giudici amministrativi si sono pronunciati sulla sospensiva dell'ordinanza 407 della Regione, con la quale la Puglia chiudeva tutte le scuole, di ogni ordine e grado. E, dichiarando improcedibile la richiesta, hanno specificato come quell'ordinanza sia stata di fatto resa inefficace dal Dpcm del Governo del 3 novembre scorso e superata poi dalla successiva ordinanza regionale, la numero 413, con la quale il governatore Michele Emiliano consente, appunto, libertà di scelta.

Soddisfatti, nelle note stampa inviate alle redazioni, si dicono dunque sia Emiliano che il Condacons e i genitori, cioè entrambe le parti del contenzioso, non ancora discusso nel merito e che - con la Puglia avviata a diventare zona rossa - potrebbe finire per essere superato dagli eventi, dall'evolversi della pandemia da Covid e dalle ulteriori, prossime decisioni che il Governo Conte è pronto ad assumere.

«Sono molto soddisfatto dell’ordinanza cautelare del Tar di Bari che ha legittimato la Didattica integrata digitale anche nelle scuole del ciclo primario come disciplinata dall’ordinanza 413 attualmente in vigore. Con questa ordinanza è infatti consentito, su richiesta delle famiglie, di contemperare il diritto allo studio con il diritto alla salute degli studenti e delle loro famiglie» commenta Emiliano.

«Ci tengo a precisare - prosegue - che il Tar non ha affatto intaccato la legittimità della precedente ordinanza (la 407) avendone rilevato esclusivamente la sopravvenuta inefficacia perché emanata prima dell’ultimo Dpcm.La questione è puramente tecnica. La Regione Puglia, anche dopo l’emanazione del nuovo Dpcm, mantiene pieno il potere di tutelare la salute pubblica con provvedimenti temporanei che possano riguardare anche la scuola, come ha già fatto in concreto con l’ordinanza 413 attualmente vigente.

Il Dpcm può quindi essere derogato dai presidenti di regione con provvedimenti più restrittivi. Lo spirito di collaborazione col Ministero della pubblica istruzione e la stretta osservanza del diritto ci ha portato ad una buona soluzione che nel dialogo tra le parti potrà essere ulteriormente migliorata».

«Le scuole di Puglia restano aperte e non potevano essere chiuse. Accolto di fatto il primo motivo del ricorso presentato dal Codacons Lecce» è invece l'incipit della nota inviata dalla stessa associazione dei consumatori, ribandendo come «l’ordinanza 407 della Regione Puglia non esista nell’ordinamento: il Tar di Bari nel dichiarare l’improcedibilità della richiesta cautelare ha confermato come quell’ordinanza di fatto non c’è più perché in contrasto con il Dpcm del 3 novembre scorso». Il provvedimento regionale, insomma - ritengono i consumatori -, è stato superato dal Dpcm e le scuole di Puglia restano aperte, con la facoltà per i genitori - fino al 3 dicembre -, di scegliere fra didattica integrata o in presenza.

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«Il Codacons - scrivono gli avvocati del Codacons, Luisa Carpentieri e Cristian Marchello - non può che essere soddisfatto del risultato raggiunto. Ancora una volta il Tar con una attenta e ponderata valutazione si dimostra dalla parte dei cittadini contro una politica urlata, demagogica e priva di senso. Il passaggio è molto tecnico, ma il risultato concreto è che le scuole di Puglia restano aperte. Il Tar Bari ha di fatto riconosciuto che l’ordinanza 407 che chiudeva tutte le scuole, e che era l’unica impugnata dal Codacons di Lecce, è di fatto priva di efficacia perché sostituita dal Dpcm del 3 novembre, così come dedotto dall’associazione nel proprio ricorso».

«In questo modo –dichiara l’avvocato Pietro Quinto, che ha rappresentato al Tar Bari alcuni genitori, ricorrenti contro la Regione - viene fissato un principio di grande importanza che contribuisce a dare una chiave di lettura e di soluzione al conflitto sul quale si dibatte fin da quando è iniziata l’era dell’emergenza Covid, e cioè il possibile conflitto tra Stato e Regioni. Lo spazio di intervento per le Regioni vi è soltanto fino a quando, in una specifica materia, non interviene il Governo centrale; diversamente in un settore come la scuola, che deve assicurare livelli di prestazioni uguali in tutto il territorio nazionale, si creerebbero quelle diseguaglianze che non possono essere accettate».

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Ricapitolando, i giudici del tribunale amministrativo barese (presidente Orazio Ciliberti) - che hanno dichiarato inammissibile la richiesta di interrogatorio formulata ieri dal presidente Michele Emiliano -, hanno da un lato ritenuto che la prima ordinanza (numero 407), con la quale la Regione aveva sospeso la didattica in presenza per tutte le scuole, sia stata superata dal Dpcm del Governo che, al contrario, prevede la Dad solo per le superiori. «L'ordinanza 407 - scrivono, infatti - ha perso efficacia con l'entrata in vigore del Dpcm del 3 novembre». Dall'altro lato, il Tar di Bari ha chiarito come la stessa Regione abbia rivisto le regole, con una ordinanza successiva (numero 413), stabilendo la libertà di scelta per le famiglie: mandare i figli a scuola in presenza o tenerli a casa con la Didattica integrata e a distanza. 

IL PROVVEDIMENTO: ORIDINANZA OMISSIS_19105651.pdf

«Con la decisione di oggi il Tar Puglia ha stabilito che le scuole nella nostra Regione dovevano rimanere aperte, un risultato importante per l’educazione dei nostri studenti». Lo afferma la deputata pugliese del Movimento 5 Stelle Anna Macina. «I giudici – continua - dichiarando improcedibile l'istanza cautelare per la sospensione dell'ordinanza 407, perché superata dalla successiva 413 con cui veniva disposta la riapertura, con facoltà di scelta per la frequenza in presenza, hanno certificato come la Regione si sia adeguata al dpcm del 3 novembre, che disponeva la didattica in presenza per gli studenti del primo ciclo di istruzione. Tecnicamente è una ‘cessata materia del contendere’, perchè l'ordinanza impugnata non è più in vigore, quindi il Tar non poteva esprimersi su un atto amministrativo che in sostanza non esiste più perchè superato da nuovo atto amministrativo. Quindi è immotivata la soddisfazione di Emiliano, che in realtà è stato costretto ad una retromarcia, concedendo la possibilità della didattica in presenza, un diritto arbitrariamente negato a danno degli studenti pugliesi. Noi continuiamo a contestare il carattere facoltativo della frequenza in presenza, che ha creato ancora più confusione e disorientamento in scuole e famiglie» conclude la deputata.

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